Cassazione Penale, Sentenza n. 06108/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti censuravano la sentenza di merito per omessa e carente motivazione circa la qualificazione della condotta come truffa (art. 640 c.p.), sostenendo l'assenza di descrizione di artifici e raggiri e la mancanza di prove sull'inganno; contestavano inoltre la conversione della pena ai sensi dell'art. 133-ter c.p. come eccessiva, deducendo condizioni di salute e impossibilità economica ad adempiere.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi non consentiti, generici e reiterativi rispetto all'appello, e manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato la ricostruzione della condotta (tempi, progressiva sottrazione e ingiusto profitto) e che non vi fosse "mutamento del fatto" tale da pregiudicare la difesa. Ha altresì ritenuto legittima la conversione della sanzione operata in sede di merito. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La norma è stata applicata nella sua caratterizzazione tipica: per la sussistenza della truffa è richiesta la prova di artifici o raggiri e dell'ingiusto profitto. La Corte di appello è stata ritenuta aver ricostruito tali elementi (modalità, tempistiche e sottrazione agli accordi), sicché l'articolo è stato considerato correttamente interpretato e applicato.
art. 133-ter cod. pen.
La disposizione relativa alla conversione della pena è di carattere discrezionale. La Corte ha ritenuto la conversione operata nel range consentito e non irragionevole né arbitraria, respingendo le eccezioni relative a presunte condizioni di salute e impossibilità economica in mancanza di prove concrete.
Massime di principio
- I motivi in Cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: censure generiche o meramente reiterative dei motivi di appello sono inammissibili.
- La qualificazione della condotta come truffa richiede prova degli "artifici e raggiri" e dell'ingiusto profitto; una ricostruzione logica e dettagliata delle modalità e delle tempistiche può essere sufficiente a sostenere la condanna.
- Per ritenere modificato l'oggetto dell'imputazione ("mutamento del fatto") occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali; differenze non fondamentali non giustificano l'inammissibilità della sentenza.
- La conversione delle sanzioni pecuniarie è esercizio di discrezionalità del giudice di merito; per contrastarla è necessario provare concretamente l'incapacità economica o altre circostanze che rendano la misura irragionevole.
- Le valutazioni di fatto operate dalla Corte d'appello godono di ampia deferenza in Cassazione: senza profili di diritto specifici o vizi logici evidenti, la Suprema Corte non riesamina i fatti.
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