Sentenza n. 1258/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza 9/2025 emessa dal Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 383/2024, pubblicata in data 09/01/2025, notificata in data 15/02/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, recante condanna all’attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato, che lo aveva condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il diritto all’accredito era maturato sino alla concreta attribuzione. Ha rappresentato l’avvenuta notifica della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione e il perdurante inadempimento ministeriale. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha provato l’avvenuto pagamento o l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, tra i provvedimenti eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per proporre l’azione, delle regole sul deposito del ricorso e degli adempimenti previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996, inclusa la notificazione del titolo all’amministrazione. Nel merito, ha accertato l’obbligo del Ministero di eseguire la sentenza, rilevando che l’amministrazione non aveva contestato specificamente il titolo né dimostrato l’adempimento; in applicazione dell’art. 2697 c.c., la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi spettava a chi intendeva avvalersene. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine ministeriale per provvedere al pagamento. Ha escluso il compenso del commissario, ritenendo applicabile per analogia la disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla disposizione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Impone, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e il rispetto del termine dilatorio previsto dalla legge.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che vi ha interesse; pertanto, l’amministrazione debitrice deve dimostrare l’avvenuto adempimento se intende opporlo nel giudizio di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato quale fondamento della decorrenza degli interessi o della rivalutazione riconosciuti dal titolo giudiziale fino alla concreta attribuzione della carta elettronica del docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta dirigente dell’amministrazione è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge Pinto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, l’amministrazione debitrice che eccepisca l’adempimento deve provare il pagamento o altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell’obbligo risultante dal titolo; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione.
- Dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell’amministrazione inadempiente può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle soggette alla disciplina speciale della legge Pinto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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