Sentenza n. 2835/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento Codice Pratica -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 02/09/25 di revoca del nulla osta e archiviazione dell’istanza presentata dal datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta e archiviazione dell’istanza presentata dal datore di lavoro per mancata trasmissione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 2 settembre 2025 con cui era stato revocato il nulla osta richiesto dal datore di lavoro e archiviata la relativa istanza, sul presupposto della mancata trasmissione del contratto di soggiorno. Nel corso del giudizio il TAR, con ordinanza cautelare, aveva disposto il riesame dell’atto. A seguito del riesame, la Prefettura ha rilasciato un nuovo nulla osta in data 17 gennaio 2026. Successivamente, l’Amministrazione ha comunicato l’avvio di un procedimento finalizzato alla revoca anche del nuovo nulla osta. Il ricorrente ha quindi perso l’interesse concreto e attuale alla decisione sul provvedimento originariamente impugnato, poiché l’annullamento dello stesso non gli avrebbe procurato alcuna utilità ulteriore rispetto agli atti sopravvenuti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo nulla osta rilasciato dalla Prefettura aveva superato gli effetti del provvedimento originariamente impugnato; inoltre, l’avvio di un ulteriore procedimento per la sua revoca confermava che la situazione sostanziale era stata ridefinita da atti sopravvenuti. Ne derivava l’assenza di una concreta utilità conseguibile mediante l’annullamento dell’atto iniziale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione degli atti amministrativi sopravvenuti che hanno eliminato l’utilità concreta dell’annullamento dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso contro un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di atti o fatti sopravvenuti, l’annullamento dell’atto impugnato non può più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- Il rilascio, nel corso del giudizio, di un nuovo provvedimento amministrativo che supera gli effetti dell’atto impugnato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario, se il ricorrente non dimostra un’utilità residua conseguibile mediante l’annullamento.
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