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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1320/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 03/05/2023 della Corte d'Appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta il 07/03/2023 contro la sentenza n. 678/2020 (emessa il 18/02/2019 dalla Corte di Appello di Catanzaro) che aveva confermato la condanna di Nardi per il reato di calunnia. Il Nardi sosteneva che vi fossero "elementi nuovi" (in particolare la circostanza che l'avv. Laforgia aveva difeso due imputati, dirigenti della Nuova Solmine, in un troncone parallelo del procedimento Truck Center, e la presunta corruzione del Procuratore capo di Trani) idonei a incidere sul giudicato; denunciava altresì violazioni degli artt. 630, 631 e 634 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta anticipazione del merito da parte della Corte territoriale. Inoltre censurava la mancanza di motivazione circa la condanna al pagamento della somma di 1.000 euro in favore della Cassa delle Ammende (poi nella sentenza definitiva condannato a 3.000 euro). Il ricorrente invocava anche la teoria del reato impossibile (art. 49 c.p.) ritenendo che, al momento delle sue dichiarazioni, l'azione era inefficace a ledere l'altrui reputazione poiché il processo Truck Center si sarebbe già concluso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di Appello di Salerno avesse correttamente applicato l'art. 634 c.p.p. valutando in astratto l'idoneità del nuovo elemento a ribaltare il giudicato, senza anticipare il merito. Ha confermato che gli elementi nuovi addotti erano manifestamente inidonei a scardinare la pluralità di elementi convergenti che avevano fondato la condanna per calunnia: al momento delle dichiarazioni (12/05/2012) il processo Truck Center si era già svolto in modo tale da escludere la possibilità di allungamento dei tempi; il trasferimento della dott.ssa Caserta era già cristallizzato; l'avv. Laforgia non si era mai costituito in quel troncone; l'avv. Quinto ha smentito il colloquio con Nardi. La Corte ha altresì ritenuto infondata l'argomentazione sulla impossibilità del reato alla luce dell'apertura di procedimenti successivi (es. indagine per corruzione) e della giurisprudenza che esclude la revisione fondata su mera diversa valutazione di prove già conosciute. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile al ricorso, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende (equa di euro 3.000), per reiterazione di istanze inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Disciplina la revisione nel caso di istanza manifestamente infondata: la Corte ha applicato l'art. 634 per valutare in sede preliminare l'idoneità astratta del "novum" a ribaltare il giudicato e per dichiarare inammissibile la richiesta per manifesta infondatezza

  • artt. 630 e 631 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai presupposti e alle modalità della revisione; la Corte ha ritenuto che i requisiti non sussistessero poiché il nuovo elemento era inidoneo a influire sul giudicato

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dalla Corte per indicare l'effetto che la prova noviter producta dovrebbe produrre (proscioglimento per insufficienza procedurale/merito) e per delimitare la valutazione astratta preliminare rispetto al giudizio di revisione di merito

  • art. 49 cod. pen.

    Invocata dal ricorrente per sostenere la tesi del reato impossibile; la Corte ha ritenuto non applicabile tale teoria alla fattispecie, anche in considerazione di successivi sviluppi istruttori (apertura di indagine per corruzione)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità (condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria); la Corte ha condannato Nardi al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • In tema di revisione, la fase preliminare è limitata a un giudizio astratto sull'idoneità dei nuovi elementi a ribaltare il giudicato; non è consentita una 'penetrante anticipazione' del merito.
  • Per ottenere l'ammissione alla revisione è necessario che il 'novum' sia, 'ictu oculi', idoneo a incidere sul convincimento formatosi nel giudizio di condanna; mere rivalutazioni di prove già conosciute o elementi debolmente collegati sono inammissibili.
  • La proposizione ripetuta di istanze di revisione manifestamente infondate può comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese; i giudici possono valutare la reiterazione come elemento per la misura della sanzione.
  • Quando il nuovo elemento riguarda atti o difese in tronconi paralleli di un processo, è necessario dimostrare un nesso diretto e rilevante con le ragioni decisive del giudicato per sperare nell'ammissione della revisione.
  • La teoria del reato impossibile (art. 49 c.p.) richiede un'attenta verifica fattuale: la semplice conoscenza dell'esito di un processo non impedisce automaticamente la configurabilità del dolo; occorre verificare se l'azione fosse realmente incapace di offendere il bene giuridico.

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