Cassazione Penale, Sentenza n. 37265/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello del 22/06/2022 che: ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al capo 3 (art. 224, I comma, n.2 legge fallimentare), ha rideterminato la durata delle pene accessorie, e ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in primo grado (nonché una precedente sospensione del 2008). Il ricorrente deduceva quattro censure principali: 1) vizio di motivazione sulla sua responsabilità per plurime condotte distrattive (capo 1, lettere B-K); 2) errata qualificazione come "in conto capitale" di versamenti dei soci qualificati dal curatore come "finanziamento soci" (si sarebbe trattato invece di mutui e quindi, al più, di bancarotta preferenziale); 3) mancato esame/mancanza di motivazione sul capo 1 lett. K (circa cessione di beni per ca. 25.000 euro); 4) illegittima revoca, in appello, della sospensione condizionale concessa in primo grado in presenza di certificato del casellario giudiziale che rendeva noto un ostacolo all'applicabilità del beneficio (secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, se l'ostacolo documentale era noto al giudice che ha concesso il beneficio, la revoca ex officio in appello non è consentita e il rimedio sarebbe l'impugnazione ordinaria del P.M.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. I primi tre motivi sono stati dichiarati manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva svolto un supplemento istruttorio (art. 603 c.p.p.) con l'esame del curatore, aveva motivato in modo logico e non contraddittorio sulla qualificazione dei versamenti dei soci (richiamando orientamenti di merito e di diritto civile circa la ricostruzione della volontà delle parti e la rilevanza della documentazione contabile), e aveva adeguatamente valutato la mancata prova dei pagamenti per le cessioni/rottamazioni/beni in leasing. Il quarto motivo è stato invece accolto: la revoca della sospensione condizionale disposta dalla Corte d'appello non poteva essere effettuata ex officio perché il giudice di primo grado era documentatamente in grado di conoscere l'ostacolo (il certificato del casellario giudiziale), per cui la revoca doveva essere esperita tramite i normali mezzi di impugnazione e non decisa d'ufficio in appello. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa in primo grado, con il mantenimento del beneficio della sospensione per il ricorrente; per il resto la sentenza di appello è stata confermata.
Norme richiamate
art. 224, comma 1, n.2 legge fallimentare
Riferimento al reato per cui è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione (capo 3). La Corte d'appello ha dichiarato prescritta la fattispecie richiamata.
art. 2482-ter c.c.
Norma richiamata in relazione all'obbligo di adottare determinati provvedimenti societari: la sentenza di primo grado aveva contestato anche tale omissione.
art. 603 c.p.p.
La Corte d'appello ha eseguito un supplemento istruttorio ai sensi di questa norma, sentendo il curatore fallimentare per valutare in contraddittorio i documenti della consulenza difensiva; ciò ha rafforzato la motivazione sulle condotte distrattive.
art. 163 c.p.
Stabilisce i limiti per l'accesso alla sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha ricordato che, se l'ostacolo all'applicazione del beneficio era documentalmente noto al giudice che l'ha concesso, la revoca in appello non può essere disposta ex officio.
art. 164, comma 4, c.p.
Rilevato in relazione alla possibilità e condizioni di revoca della sospensione condizionale della pena; la giurisprudenza richiede che, per una revoca ex officio in appello, l'ostacolo non fosse documentalmente noto al giudice di primo grado.
Sezioni Unite, n. 37345 del 23/04/2015
Giurisprudenza di principio richiamata: la revoca della sospensione condizionale illegittimamente concessa in primo grado può essere disposta in sede esecutiva o di revoca solo se l'ostacolo non era conoscibile documentalmente dal giudice che ha concesso il beneficio; altrimenti il rimedio è l'impugnazione.
Sez. 3, n. 42004 del 05/10/2022, Rv. 283712
Orientamento confermativo sul divieto di revoca ex officio in appello quando l'ostacolo fosse documentalmente noto al giudice che concesse il beneficio.
Sez. civ. 1, n. 7692 del 31/03/2006 e Sez. civ. 1, n. 15035 del 08/06/2018 (Rv. 649557)
Principi civili richiamati circa la qualificazione dei versamenti dei soci: la natura (mutuo vs conferimento in conto capitale) si determina dalla comune volontà delle parti e dagli elementi fattuali e contabili; in assenza di documentazione certa i versamenti possono essere considerati "in conto capitale" e dunque soggetti al regime dei conferimenti.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può integrare l'istruttoria (art. 603 c.p.p.) e le risultanze probatorie così ottenute sono idonee a sostenere la motivazione sulle singole condotte contestate se l'esame è coerente e circostanziato.
- La qualificazione dei versamenti effettuati dai soci (mutuo vs conferimento in conto capitale) dipende dalla ricostruzione della volontà delle parti e dagli elementi documentali e contabili: in assenza di documentazione formale prevale la presunzione di conferimento in conto capitale.
- La semplice emissione di fattura non prova di per sé l'effettivo pagamento; per dimostrare la ricevuta contropartita economica è necessaria la prova del pagamento reale.
- Per i beni in leasing non riscattati, il trasferimento a terzi senza corresponsione del prezzo integra un'indicazione di ingiustificato arricchimento o distrazione se non è documentato il pagamento.
- La sospensione condizionale della pena non può essere revocata d'ufficio in appello quando l'ostacolo alla concessione era documentalmente noto al giudice che ha concesso il beneficio: in tal caso il rimedio corretto è l'impugnazione da parte del P.M.; se la revoca ex officio avviene comunque, la Cassazione può annullarla e ripristinare il beneficio.
- Quando si contesta la revoca di benefici concessi in primo grado, è determinante verificare la documentazione in atti al momento della prima decisione (es. certificato del casellario) per stabilire se l'ostacolo fosse conoscibile e quindi se la revoca d'ufficio è ammissibile.
- In contenziosi simili è utile al difensore: 1) chiedere supplementi istruttori e l'audizione di testimoni/curatori per ottenere chiarimenti contabili; 2) produrre documentazione che attesti la natura dei versamenti soci (contratti, quietanze, delibere sociali, nota integrativa); 3) verificare puntualmente il casellario giudiziale per opporre che l'ostacolo alla sospensione era noto al giudice di primo grado.
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