Sentenza n. 877/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1004/2025, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere e corrispondere la somma di euro 4.235,25 lordi, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di retribuzione professionale docente maturata per incarichi di supplenza svolti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché le spese processuali. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 23 luglio 2025 e, secondo la ricorrente, l’Amministrazione non aveva adempiuto neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. È stata chiesta la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero il 23 luglio 2025, che era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso prima della proposizione del ricorso, notificato il 1° aprile 2026. Ha quindi ordinato al Ministero, qualora nelle more non avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio economico stabilito dal giudice del lavoro. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente anche dell’Ufficio scolastico regionale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza contro l’Amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Consente al commissario ad acta, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, di ricorrere al pagamento in conto sospeso.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti di un’Amministrazione statale è passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è inutilmente decorso, il creditore può proporre giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione inadempiente di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato, anche subordinando l’ordine alla verifica che l’Amministrazione non abbia già adempiuto nelle more del processo.
- In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, attribuendogli il potere di compiere gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega ad altro dirigente territorialmente competente, senza che ciò comporti necessariamente la liquidazione di un compenso quando le funzioni commissariali siano svolte da un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
- In presenza di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento dovuto in esecuzione del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina prevista dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →