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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19177/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte d'appello)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 11/09/2024. Dal testo emerge che il ricorso era diretto contro il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha qualificato il motivo come meramente confutativo e riproduttivo di censure già sollevate, ritenute in precedenza adeguatamente esaminate e disattese con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era già stata esaminata e negata dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici o giuridici; il ricorso che si limita a riproporre le stesse censure è inammissibile.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non priva di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure meramente confutative o già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se il ricorrente evidenzia specifici vizi logici o giuridici della motivazione; la mera reiterazione delle doglianze già respinte non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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