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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01642/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia origina da un rapporto di conto corrente bancario con saldo contestato, definito in un primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero del saldo debitore. La Corte d'appello, nel 2009, aveva revocato il decreto e condannato i correntisti al pagamento di una somma in favore della banca; tale sentenza era poi stata confermata in cassazione. Successivamente i correntisti proposero revocazione della sentenza d'appello deducendo errore di fatto revocatorio: secondo loro la Corte aveva erroneamente ritenuto esistente un credito della banca, mentre la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe evidenziato un credito dei correntisti verso la banca. La Corte d'appello respinse la revocazione rilevando che la questione del saldo del conto corrente era già stata controversa nel precedente giudizio di impugnazione e che l'errore revocatorio non è configurabile quando il fatto è stato oggetto di dibattito e di pronuncia. In cassazione i ricorrenti dedussero due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., perché non avrebbe indicato dove nell'atto di appello fosse stata sollevata la questione dell'asserito errore del c.t.u. nella locuzione "a credito del correntista"; e omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata deduzione di tale questione negli atti di appello. La controricorrente eccepì inoltre l'inammissibilità del ricorso per asserita inesistenza/notifica irregolare, eccezione disattesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare della controricorrente sulla notificazione, osservando che la notifica eseguita via PEC al difensore indicato nella sentenza impugnata era equipollente alla notifica cartacea presso lo studio del difensore e che, comunque, la parte controricorrente aveva svolto difese specifiche. Quanto ai motivi, li ha dichiarati inammissibili perché non coglievano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva affermato che negli atti di appello fosse contenuta la deduzione dell'errore del c.t.u., ma aveva soltanto rilevato che la questione del saldo del rapporto di conto corrente era già stata controversa nel giudizio di impugnazione della sentenza di merito. Poiché l'errore revocatorio presuppone che il fatto non sia stato oggetto di controversia e di decisione, la revocazione non era ammissibile. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese in favore della controricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la censura di motivazione apparente è infondata se la decisione, pur sintetica, rende intelligibile la ratio decidendi e non omette di spiegare il nucleo logico della pronuncia.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il controricorso deve specificare e localizzare gli atti processuali su cui fonda eccezioni e difese, altrimenti la deduzione non è valutabile.

  • art. 370, comma 2, c.p.c.

    richiama l'applicabilità al controricorso del requisito di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata su un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, oppure quando sia affermata l'inesistenza di un fatto la cui verità risulti positivamente stabilita; non ricorre se il fatto era già oggetto di controversia tra le parti e di pronuncia del giudice.
  • Una censura di motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza non consenta di ricostruire la ratio decidendi; non è sufficiente il dissenso del ricorrente sulla lettura degli atti compiuta dal giudice.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con l'effettiva ragione decisoria della sentenza impugnata, ma si sviluppa su un presupposto interpretativo diverso o errato.
  • La notificazione del ricorso a mezzo PEC al difensore indicato nella sentenza impugnata è equipollente alla notifica eseguita presso lo studio del difensore in forma cartacea, con conseguente irrilevanza di profili meramente formali se l'atto è comunque pervenuto al difensore destinatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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