Cassazione Penale, Sentenza n. 15905/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la conferma della condanna per tentata rapina impropria commessa ai danni della titolare di un panificio, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, comma 1, n. 4 c.p.). Sostengono che l'importo ricavabile dalla cassa era modesto (circa 125 euro) e che la persona offesa non aveva riportato lesioni personali, per cui il danno complessivo sarebbe di particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, in tema di rapina, ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità non rileva solo il modesto valore economico del bene sottratto, ma anche gli effetti lesivi sulla libertà e sull'integrità fisica e morale della persona offesa. I giudici di merito avevano valutato complessivamente la vicenda e ritenuto non sussistente l'attenuante, in considerazione della non "modestissima" somma contestata e della violenza esercitata (spinta contro il muro), che integra offesa alla integrità morale e fisica anche in assenza di lesioni. La motivazione è stata ritenuta priva di vizi logico-giuridici; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio derivante dal reato; nel caso della rapina si deve considerare non solo il valore del bene sottratto ma anche gli effetti sulla libertà e sull'integrità fisica e morale della persona offesa.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone)
Sez.2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685
Conferma il principio che per la concessione dell'attenuante nel reato di rapina è necessario un giudizio complessivo di speciale tenuità del pregiudizio, non limitato al valore economico del bene.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello)
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363
Ulteriore conferma che l'apprezzamento circa la speciale tenuità è riservato al giudice di merito e riguarda la valutazione complessiva delle offese patrimoniali e non patrimoniali.
Massime di principio
- Per il reato di rapina l'attenuante del danno di speciale tenuità non può basarsi esclusivamente sul limitato valore economico del bene sottratto; occorre valutare anche la violenza o la minaccia e gli effetti sulla libertà e sull'integrità fisica e morale della vittima.
- La valutazione della speciale tenuità è un apprezzamento di merito riservato al giudice di merito; la Corte di Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici della motivazione.
- L'assenza di lesioni personali non esclude automaticamente l'offesa alla integrità morale o fisica: atti di violenza o minaccia, anche se non provocano lesioni, possono impedire il riconoscimento dell'attenuante.
- In situazioni analoghe, per ottenere il riconoscimento dell'attenuante è utile provare elementi che dimostrino la reale infima offensività del fatto: valore insignificante dei beni, assenza di violenza o minaccia, immediata restituzione, condotta riparatoria e contesto che renda evidente la scarsa offensività complessiva.
- In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale contestare vizi specifici della motivazione del giudice di merito (contraddittorietà, omissione di valutazioni rilevanti, travisamento probatorio) poiché il mero dissenso sull'apprezzamento dei fatti non è sufficiente.
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