Cassazione Penale, Sentenza n. 12227/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis per il periodo successivo all'applicazione iniziale. Il ricorrente deduceva erronea applicazione dell'art. 41-bis e violazione dell'art. 125 c.p.p. per mera apparenza della motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente verificato l'attuale capacità del condannato di mantenere rapporti con la criminalità organizzata, avendo fatto riferimento a risultanze non pertinenti (procedimenti relativi al mandamento di Canicattì non direttamente riconducibili alla posizione del ricorrente) e ad elementi generici (confisca del 1999, procedimenti disciplinari in carcere) senza un'analisi concreta e comparata dei fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente delimitato il perimetro del controllo richiesto e si era uniformato agli insegnamenti di legittimità. Il Tribunale aveva valutato complessivamente elementi preesistenti e più recenti: il ruolo di vertice del ricorrente nella famiglia mafiosa di Grotte (nel mandamento di Canicattì), il suo coinvolgimento in faide sanguinose, i solidi legami con esponenti di Palermo, il perdurante carisma mafioso, la persistenza dell'epicentro mafioso nel mandamento fino ad indagini e arresti del 2023, le disponibilità illecite e il comportamento carcerario (assenza di segni di ravvedimento e 40 sanzioni disciplinari). Sulla base di questi elementi la motivazione è stata ritenuta non apparente e adeguata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354, regime detentivo speciale)
comma 2-bis richiamato per i parametri di valutazione
Per la proroga del regime di cui all'art. 41-bis è necessario accertare l'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, valutando in modo ponderato tutti gli elementi rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo, anche se non necessariamente sopravvenuti
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato non fosse viziata dalla mera apparenza, avendo effettuato il Tribunale un esame concreto e complessivo
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Quadro normativo di riferimento per l'applicazione e la proroga del regime detentivo speciale
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021 (Mulè)
Richiamata come principio di legittimità sul perimetro del controllo che il Tribunale deve svolgere nella verifica della proroga del 41-bis
Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018 (Vinciguerra)
Richiamata per l'indicazione che l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito di tutti gli elementi rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente una proroga del 41-bis è necessario dimostrare che il giudice non abbia compiuto la valutazione complessiva richiesta dalla norma: non bastano osservazioni meramente ricostruttive o isolate, occorre provare insufficienza, illogicità o mancanza di motivazione rispetto agli elementi decisivi
- Il controllo del Tribunale di sorveglianza è ampio ma non è un nuovo esame di merito in senso stretto: la valutazione sull'attuale capacità del detenuto di mantenere contatti mafiosi è un apprezzamento ponderato di elementi vari (ruolo originale, legami, indagini attuali nel territorio, disponibilità illecite, comportamento carcerario, segni di ravvedimento)
- Elementi preesistenti alla misura (ruolo nel sodalizio, partecipazione a fatti di sangue) possono essere valorizzati insieme a prove più recenti (indagini, arresti, attività del mandamento) per giustificare la proroga
- Frequenti sanzioni disciplinari e assenza di segni di ravvedimento possono essere considerati indicatori della persistenza del pericolo e rafforzare la legittimità della proroga
- Le censure basate su riferimenti a procedimenti non direttamente pertinenti o su valutazioni alternative del materiale probatorio sono spesso inidonee se il giudice ha motivato la connessione tra gli elementi considerati e il rischio attuale
- La Corte di legittimità si conforma a precedenti principi: può annullare solo se emerge una manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza assoluta della motivazione, non per mera diversa valutazione degli stessi elementi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12096/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12099/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12100/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12101/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12105/2025 del 27/03/2025
- Sentenza penale · 27 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12106/2025 del 27/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →