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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30112/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un soggetto aveva proposto opposizione a una cartella di pagamento emessa per il recupero di spese processuali penali pari a Euro 105.223,95, deducendo che una precedente opposizione a un’altra cartella, fondata sulla medesima pretesa creditoria, era stata accolta con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, la quale aveva accertato l’inesistenza del debito. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ma la Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione, annullando la cartella perché la nuova pretesa era ritenuta coperta dal giudicato formatosi sulla precedente decisione. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero e l’Agente della riscossione, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 25 d.P.R. 602/1973 e 223 d.P.R. 115/2002, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente interpretato il giudicato, perché la precedente decisione avrebbe riguardato solo la prima cartella e non la nuova cartella, asseritamente basata su dati e importi meglio specificati; Equitalia Giustizia S.p.A. ha proposto ricorso incidentale tardivo sulla regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Ministero della giustizia e di Agenzia delle Entrate - Riscossione, ritenendo che il motivo fosse inammissibile per difetto dell’esposizione sommaria dei fatti di causa e comunque infondato, perché i ricorrenti non avevano riportato adeguatamente il contenuto della sentenza presupposta né gli atti necessari a dimostrare la dedotta diversità della pretesa. La Corte ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo di Equitalia Giustizia S.p.A. ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c. Ha quindi confermato, in sostanza, la decisione di merito che aveva annullato la cartella per intervenuto giudicato sull’inesistenza del credito, e ha condannato le parti ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale impedisce di rimettere in discussione l’insussistenza della pretesa creditoria già accertata con sentenza passata in giudicato

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 2909 c.c. per fondare l’efficacia preclusiva del giudicato

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata nella riscossione delle spese

  • art. 223 d.P.R. 115/2002

    richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in relazione al recupero delle spese di giustizia

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    l’inosservanza dell’onere di esposizione sommaria dei fatti di causa determina inammissibilità del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.

    indica il perimetro dei vizi dedotti nel ricorso per cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplinata la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo è inefficace

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    menzionato per escludere l’obbligo di ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri l’erronea interpretazione di una precedente sentenza passata in giudicato è necessario riportare in modo completo e autosufficiente il contenuto della decisione presupposta e gli atti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Il giudicato sostanziale preclude la riedizione della medesima pretesa creditoria quando la precedente pronuncia abbia accertato non solo un vizio formale dell’atto, ma l’inesistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva.
  • Non è sufficiente allegare in modo generico che la nuova cartella sia basata su dati o importi diversi dalla precedente: occorre produrre o trascrivere gli atti idonei a dimostrare la reale diversità della pretesa azionata.
  • Il ricorso incidentale tardivo proposto oltre i limiti consentiti resta inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiProcesso civileTributiEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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