Cassazione Penale, Sentenza n. 33831/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 27/12/2021 che aveva confermato la responsabilità per più furti e reati connessi (riqualificazione da ricettazione a furto per il capo a), contestazione di elementi probatori: presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la riqualificazione, contestazione della valutazione della "quasi flagranza" e degli indizi (possesso del cellulare sottratto e profilo genetico su mozzicone), censura sulle circostanze aggravanti (art.61 n.5 - orario notturno e assenza di pronto intervento, art.625 n.2 - violenza sulle cose, art.625 n.7 - sottrazione in edificio pubblico), mancata applicazione della causa di non punibilità (art.131-bis) per un capo, diniego delle attenuanti generiche e contestazione della recidiva, e censure sulla determinazione e motivazione della pena (applicazione della riduzione di un terzo per art.62 n.4, motivazione della pena base e degli aumenti per continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o per assenza di specificità su tutti i motivi. Ha ritenuto legittima la riqualificazione giuridica dei fatti perché il capo di imputazione descriveva sufficientemente il bene e il luogo, ha condiviso la valutazione unitaria e non parcellizzata delle prove (possesso del bene, profilo genetico, circostanze di tempo e luogo), ha ritenuto adeguatamente motivate le aggravanti e il diniego delle attenuanti, e ha considerato corretta la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto: la Corte ha ritenuto che i fatti contestati potessero essere qualificati come furto senza pregiudizio per la difesa poiché gli elementi essenziali (bene e luogo) erano indicati nel capo di imputazione
art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
art. 625, primo comma, n. 7
Circostanza aggravante per delitto commesso su beni ubicati in edifici pubblici: la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto corretta la sua applicazione alla luce degli elementi fattuali
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: la pronuncia evidenzia che la riqualificazione da ricettazione a furto è ammissibile quando la descrizione del fatto originario consente di individuare gli elementi essenziali del reato riconosciuto
art. 624-bis cod. pen.
Furto con particolare modalità (ad es. in concorso o con specifiche modalità): richiamato come parte della descrizione delle imputazioni confermate
art. 61, n. 5, cod. pen.
Aggravante per il carattere notturno e per l'assenza di possibilità di pronto intervento: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse razionale e non scardinabile da mere asserzioni contrarie
art. 99 cod. pen.
Rinvio generico relativo alla determinazione delle pene: citato nel quadro delle disposizioni applicate ai capi di imputazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti del ricorso sulla base del rito abbreviato: la Corte ricorda i limiti di specificazione dei motivi nei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato
art. 382 cod. proc. pen.
Nozione e presupposti della flagranza/quasi flagranza: la Corte indica che il richiamo alla 'quasi flagranza' usato dal giudice di merito era espressione sintetica descrittiva della situazione fattuale (sorpresa con il corpo del reato)
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto la valutazione di merito corretta e non manifestamente illogica, richiedendo valutazione complessiva delle modalità e del danno
art. 62, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante per particolare tenuità o per condizioni del reo: la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'applicazione parziale della riduzione, ravvisando un assunto errato del ricorrente sul calcolo della pena base
art. 132 cod. pen.
Determinazione della pena base: la sentenza ricorda la discrezionalità del giudice di merito nel fissare la pena base entro i parametri legislativi, sindacabile in cassazione solo per illogicità o arbitrio
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte sottolinea che la motivazione della scelta della pena rientra nella valutazione del merito e richiede censure specifiche per essere superata in cassazione
art. 81 cod. pen.
Regole sul cumulo e aumento per continuazione: la Corte afferma che il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite e che, nel caso di specie, la quantificazione è stata adeguatamente motivata
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176
Norma sul deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale: citata per attestare il deposito delle conclusioni sul ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: applicazione delle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato in euro 3.000,00
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica dei fatti è ammissibile se il capo di imputazione descrive sufficientemente gli elementi essenziali (bene, luogo, circostanze) e non modifica radicalmente l'oggetto dell'imputazione, altrimenti si viola il principio di correlazione
- Il giudice di merito può valutare unitariamente le prove; in cassazione non sono ammissibili censure atomistiche che frammentano il quadro probatorio senza riferirsi a specifici vizi logici o probatori
- Il richiamo alla "quasi flagranza" può essere utilizzato in senso descrittivo quando l'imputato è sorpreso con il corpo del reato e la vicinanza temporale e spaziale supporta una conclusione di responsabilità
- Le aggravanti (es. art. 61 n.5 o art. 625) richiedono motivazione non generica: la parte che impugna deve fornire elementi processuali specifici per scalfire la valutazione di merito
- La valutazione della tenuità del fatto (art. 131-bis) è complessa e richiede considerazione delle modalità, del danno e del grado di colpevolezza; la mera enunciazione non è sufficiente in cassazione
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche con precedenti irrevocabili e caratteristiche della condotta; la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione del merito se questa non è illogica
- La determinazione della pena (pena base, aumenti per continuazione, riduzioni) è soggetta alla discrezionalità motivata del giudice di merito; in Cassazione le censure devono mirare ad individuare illogicità o violazioni di legge
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