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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33831/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 27/12/2021 che aveva confermato la responsabilità per più furti e reati connessi (riqualificazione da ricettazione a furto per il capo a), contestazione di elementi probatori: presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la riqualificazione, contestazione della valutazione della "quasi flagranza" e degli indizi (possesso del cellulare sottratto e profilo genetico su mozzicone), censura sulle circostanze aggravanti (art.61 n.5 - orario notturno e assenza di pronto intervento, art.625 n.2 - violenza sulle cose, art.625 n.7 - sottrazione in edificio pubblico), mancata applicazione della causa di non punibilità (art.131-bis) per un capo, diniego delle attenuanti generiche e contestazione della recidiva, e censure sulla determinazione e motivazione della pena (applicazione della riduzione di un terzo per art.62 n.4, motivazione della pena base e degli aumenti per continuazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o per assenza di specificità su tutti i motivi. Ha ritenuto legittima la riqualificazione giuridica dei fatti perché il capo di imputazione descriveva sufficientemente il bene e il luogo, ha condiviso la valutazione unitaria e non parcellizzata delle prove (possesso del bene, profilo genetico, circostanze di tempo e luogo), ha ritenuto adeguatamente motivate le aggravanti e il diniego delle attenuanti, e ha considerato corretta la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto: la Corte ha ritenuto che i fatti contestati potessero essere qualificati come furto senza pregiudizio per la difesa poiché gli elementi essenziali (bene e luogo) erano indicati nel capo di imputazione

  • art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.

    art. 625, primo comma, n. 7

    Circostanza aggravante per delitto commesso su beni ubicati in edifici pubblici: la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto corretta la sua applicazione alla luce degli elementi fattuali

  • art. 648 cod. pen.

    Ricettazione: la pronuncia evidenzia che la riqualificazione da ricettazione a furto è ammissibile quando la descrizione del fatto originario consente di individuare gli elementi essenziali del reato riconosciuto

  • art. 624-bis cod. pen.

    Furto con particolare modalità (ad es. in concorso o con specifiche modalità): richiamato come parte della descrizione delle imputazioni confermate

  • art. 61, n. 5, cod. pen.

    Aggravante per il carattere notturno e per l'assenza di possibilità di pronto intervento: la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito fosse razionale e non scardinabile da mere asserzioni contrarie

  • art. 99 cod. pen.

    Rinvio generico relativo alla determinazione delle pene: citato nel quadro delle disposizioni applicate ai capi di imputazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso sulla base del rito abbreviato: la Corte ricorda i limiti di specificazione dei motivi nei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato

  • art. 382 cod. proc. pen.

    Nozione e presupposti della flagranza/quasi flagranza: la Corte indica che il richiamo alla 'quasi flagranza' usato dal giudice di merito era espressione sintetica descrittiva della situazione fattuale (sorpresa con il corpo del reato)

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto la valutazione di merito corretta e non manifestamente illogica, richiedendo valutazione complessiva delle modalità e del danno

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante per particolare tenuità o per condizioni del reo: la Corte ha ritenuto infondata la censura sull'applicazione parziale della riduzione, ravvisando un assunto errato del ricorrente sul calcolo della pena base

  • art. 132 cod. pen.

    Determinazione della pena base: la sentenza ricorda la discrezionalità del giudice di merito nel fissare la pena base entro i parametri legislativi, sindacabile in cassazione solo per illogicità o arbitrio

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte sottolinea che la motivazione della scelta della pena rientra nella valutazione del merito e richiede censure specifiche per essere superata in cassazione

  • art. 81 cod. pen.

    Regole sul cumulo e aumento per continuazione: la Corte afferma che il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite e che, nel caso di specie, la quantificazione è stata adeguatamente motivata

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 18/12/2020, n. 176

    Norma sul deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale: citata per attestare il deposito delle conclusioni sul ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: applicazione delle spese e dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, qui quantificato in euro 3.000,00

Massime di principio

  • La riqualificazione giuridica dei fatti è ammissibile se il capo di imputazione descrive sufficientemente gli elementi essenziali (bene, luogo, circostanze) e non modifica radicalmente l'oggetto dell'imputazione, altrimenti si viola il principio di correlazione
  • Il giudice di merito può valutare unitariamente le prove; in cassazione non sono ammissibili censure atomistiche che frammentano il quadro probatorio senza riferirsi a specifici vizi logici o probatori
  • Il richiamo alla "quasi flagranza" può essere utilizzato in senso descrittivo quando l'imputato è sorpreso con il corpo del reato e la vicinanza temporale e spaziale supporta una conclusione di responsabilità
  • Le aggravanti (es. art. 61 n.5 o art. 625) richiedono motivazione non generica: la parte che impugna deve fornire elementi processuali specifici per scalfire la valutazione di merito
  • La valutazione della tenuità del fatto (art. 131-bis) è complessa e richiede considerazione delle modalità, del danno e del grado di colpevolezza; la mera enunciazione non è sufficiente in cassazione
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche con precedenti irrevocabili e caratteristiche della condotta; la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione del merito se questa non è illogica
  • La determinazione della pena (pena base, aumenti per continuazione, riduzioni) è soggetta alla discrezionalità motivata del giudice di merito; in Cassazione le censure devono mirare ad individuare illogicità o violazioni di legge

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