Cassazione Penale, Sentenza n. 6734/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente, tramite unico motivo, deduceva violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla gravità indiziaria: contestava che le acquisizioni di stupefacenti a suo carico (circa dieci episodi tra il 4 aprile e il 18 luglio 2022, periodo ridotto) non dimostrerebbero una stabile "affectio societatis", non avrebbero incidenza sulla stabilità dell'associazione e non costituirebbero una fornitura essenziale tale da integrare la partecipazione al sodalizio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale di Messina: dalla durata, frequenza, quantità e valore economico delle operazioni, dalle intercettazioni e dalle ammissioni del ricorrente emergeva un rapporto tendenzialmente stabile con il sodalizio (clan Castorino Abate). Elementi particolarmente significativi erano l'acquisto a credito e i pagamenti periodici, nonché gli introiti rilevanti forniti al gruppo, che configurano un contributo causalmente rilevante alla permanenza e all'operatività dell'associazione. La Corte ha inoltre ribadito che la partecipazione associativa richiede coscienza e volontà di aderire stabilmente al programma criminoso, che può essere desunta anche da un periodo temporale limitato se gli elementi mostrano riferimento a un "sistema" collaudato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; sono stati disposti gli adempimenti comunicativi di legge.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)
La Corte conferma che l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede coscienza e volontà di partecipare stabilmente al programma criminoso; tale "affectio societatis" può essere desunta anche da condotte protratte per un periodo breve se indicano riferimento a un sistema organizzato (criteri: durata, frequenza, quantità, valore economico, modalità di approvvigionamento come acquisto a credito e pagamenti periodici). Non è necessario che il contributo del singolo sia essenziale alla sopravvivenza dell'organizzazione: è sufficiente che sia causalmente rilevante per la permanenza e l'operatività del sodalizio.
Codice di procedura penale (art. 616)
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
Disp. att. cod. proc. pen. (art. 94, comma 1-ter)
Richiamato per gli adempimenti comunicativi a carico della Cancelleria successivi al provvedimento.
Massime di principio
- La reiterazione di acquisti di droga, anche in un arco temporale relativamente breve, può integrare la "partecipazione" a un'associazione di narcotrafficanti se emergono elementi di stabilità, sistematicità e rilevanza economica (durata, frequenza, quantità, valore delle transazioni).
- Non è necessario dimostrare che il contributo del singolo sia indispensabile alla sopravvivenza dell'organizzazione: è sufficiente che il contributo sia causalmente rilevante per l'operatività del sodalizio.
- La presenza di rapporti commerciali caratterizzati da acquisto a credito e pagamenti periodici è un indicatore significativo di vincolo stabile con il sodalizio e rafforza la conclusione di "affectio societatis".
- La prova dell'elemento soggettivo (coscienza e volontà di partecipare stabilmente) può essere desunta da fatti concreti e circostanze obiettive anche in assenza di manifestazioni esplicite di adesione, e può coesistere con interessi personali non perfettamente coincidenti tra i membri.
- A fini di difesa, per contrastare qualificazioni associative è utile dimostrare l'episodicità, l'assenza di regolarità o sistematicità, la natura esclusivamente per uso personale o la totale autonomia delle singole operazioni (assenza di credito, pagamenti occasionali, scarsa rilevanza economica).
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