Sentenza del 14/02/2022 n. 1301 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
cartella di pagamento - motivazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto infondato il motivo: la cartella di pagamento è un atto di riscossione e non un atto impositivo o di accertamento, perciò non richiede una motivazione analitica come gli atti tributari sostanziali. È sufficiente l'indicazione della fonte della pretesa; nella specie la fonte era un avviso di liquidazione regolarmente notificato e non impugnato, per cui la cartella è valida e il ricorso è respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella di pagamento per mancanza di motivazione, ritenendola invalida in quanto priva di una motivazione analitica tipica degli atti impositivi o di accertamento. La difesa ha rilevato che la cartella si limita a indicare la fonte della pretesa, costituita da un avviso di liquidazione previamente notificato e non impugnato dal contribuente.
Norme richiamate
DPR 602/1973 (disciplina della riscossione delle imposte)
La cartella di pagamento va qualificata come atto di riscossione che riproduce e rende esecutiva una pretesa già formata (es. avviso di liquidazione); non è un atto impositivo o di accertamento che richieda motivazione analitica.
L. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo)
Stabilisce il principio generale della motivazione degli atti amministrativi; tuttavia tale principio trova applicazione agli atti che incidono direttamente sulla posizione soggettiva mediante determinazioni di diritto/di fatto, mentre la giurisprudenza ammette che la cartella, come atto meramente esecutivo, non richieda la stessa motivazione dettagliata.
L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Ribadisce garanzie procedurali per il contribuente e regole di trasparenza degli atti tributari; nel bilanciamento interpretativo, le garanzie si applicano pienamente agli atti di accertamento e liquidazione, mentre la cartella può essere valida se indica chiaramente la fonte della pretesa.
Massime di principio
- La cartella di pagamento è principalmente un atto esecutivo/riscossorio: per valutarne la validità è spesso sufficiente che indichi chiaramente la fonte della pretesa (es. avviso di accertamento o liquidazione) e i riferimenti essenziali.
- Se la pretesa deriva da un precedente atto impositivo o di liquidazione, la contestazione della motivazione va solitamente rivolta a quell'atto originario; non basta impugnare la cartella per far valere vizi propri dell'atto impositivo non precedentemente impugnati.
- L'assenza di una motivazione analitica nella cartella non sempre ne determina l'illegittimità: occorre verificare se il contribuente sia comunque messo in condizione di conoscere la fonte e la sostanza dell'obbligo.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe impugnare tempestivamente l'atto che ha formato il diritto (accertamento/avviso di liquidazione). Se ciò non è stato fatto, la cartella che riproduce quell'atto trova normalmente conferma.
- In presenza di vizi formali della cartella relativi all'individuazione della fonte o a elementi essenziali (importo, periodo, riferimenti all'atto presupposto), tali vizi possono costituire motivo di impugnazione valido; va quindi sempre controllata la completezza delle indicazioni riportate.
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