Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11956/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per un reato tributario. Il difensore ha dedotto violazione di legge, sostenendo in sostanza che mancasse il dolo richiesto dalla fattispecie, perché l'imputato avrebbe agito in stato di obnubilamento mentale dovuto all'abuso di alcol e non con consapevolezza piena della condotta contestata. La Corte di legittimità rileva però che i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, inoltre generici e di taglio fattuale. In particolare, la Corte d'appello aveva già ritenuto integrato il dolo generico del reato ex art. 10-quater d.lgs. 74/2000, escludendo che la norma richieda un fine specifico di evasione, e aveva valorizzato la stessa ammissione dell'imputato di aver firmato, in cambio di denaro, i documenti sottoposti e di essersi recato dal notaio, mostrando consapevolezza dei continui cambi di amministratori di diritto. Era stato inoltre ritenuto non riscontrato lo stato di obnubilamento mentale, non desumibile dalla certificazione medica prodotta dalla difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero ripetitive, generiche e fattuali, già adeguatamente confutate in appello con argomentazioni corrette. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000

    La fattispecie richiede il dolo generico e non un fine specifico di evasione; la consapevolezza della condotta può essere desunta dai comportamenti dell'imputato e dal contesto fattuale valorizzato dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per poter essere esclusa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • È generica e non ammissibile la doglianza che si risolve in una diversa lettura dei fatti o delle risultanze probatorie, se la sentenza impugnata ha già offerto una motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • Per il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. 74/2000 è sufficiente il dolo generico; non occorre la prova di un fine specifico di evasione.
  • La consapevolezza dell'imputato può essere desunta da condotte sintomatiche e dalle ammissioni rese, mentre un asserito stato di alterazione psichica deve essere supportato da riscontri oggettivi idonei e non da mere allegazioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.