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Ordinanza

Ordinanza n. 115/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza di porto di fucile per uso sportivo adottato dal Questore della Provincia di Parma

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Parma che ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, nonché l’annullamento degli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, in ragione degli interessi coinvolti e delle questioni dedotte, la tutela giudiziale potesse essere adeguatamente assicurata mediante l’immediata fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sui profili di rito e di merito del ricorso né definire la domanda cautelare mediante una valutazione espressa di fumus boni iuris e periculum in mora. È stata fissata per la trattazione di merito la pubblica udienza del 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice, quando la tutela cautelare può essere adeguatamente realizzata attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito, di fissare direttamente tale udienza senza definire nel merito la domanda cautelare.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può ritenere adeguata la tutela mediante la fissazione immediata dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando la sollecita definizione della causa rende non necessaria una specifica pronuncia cautelare sull’efficacia dell’atto impugnato.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una decisione sui profili di rito o di merito del ricorso, che restano impregiudicati fino alla trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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