Cassazione Penale, Sentenza n. 22234/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato il non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di remissione tacita della querela. Il ricorso sosteneva che l'imputazione riguardasse il reato di furto in abitazione (procedibile d'ufficio) e quindi non poteva essere estinto per remissione della querela, anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 2 del d.lgs. n. 150/2022
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che dalla lettura del decreto di citazione e dal numero di registro emergeva che l'imputazione era relativa al furto in danno di un esercizio commerciale (artt. 624 e 625 n. 2 c.p.), procedibile a querela. Il Tribunale di Fermo aveva correttamente ritenuto che la mancata comparizione della persona offesa, previamente avvertita che l'assenza sarebbe stata considerata remissione tacita, integrasse la remissione della querela; conseguentemente la sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato è stata confermata
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 2
La modifica ha inciso sul regime di procedibilità di taluni reati. La Corte ha ritenuto che, in relazione al furto contestato nei fatti (furto in esercizio commerciale), permanga la procedibilità a querela, facendo quindi operare la remissione della querela a seguito della condotta della persona offesa
codice penale, art. 624 (furto)
La fattispecie applicata ai fatti indicati riguarda il furto commesso in esercizio commerciale; tale reato, così contestato agli artt. 624 e 625 n. 2, è stato considerato procedibile a querela nel caso concreto
codice penale, art. 625, n. 2
Aggravante collegata al furto in determinate circostanze (es. in esercizio commerciale). La presenza di tale aggravante non ha inciso sul regime di procedibilità rispetto alla querela nel caso deciso
codice penale, art. 624-bis (furto in abitazione)
La norma è stata menzionata nell'epigrafe della sentenza impugnata ma la Corte ha chiarito che, per il numero di registro e il contenuto del decreto di citazione, l'imputazione corretta non era il furto in abitazione. Di conseguenza l'obiezione del ricorrente fondata sulla procedibilità d'ufficio del 624-bis non era pertinente
Massime di principio
- La qualificazione precisa del reato nell'atto di citazione (e la corrispondenza con il numero di registro) è determinante: un errore formale nell'epigrafe non annulla la sostanza della imputazione se dal resto degli atti emerge chiaramente quale norma è stata applicata
- La remissione tacita della querela può essere validamente desunta dalla mancata comparizione della persona offesa all'udienza, se questa è stata regolarmente citata e avvertita che la mancata comparizione sarebbe stata considerata remissione tacita
- Le modifiche normative (es. d.lgs. n. 150/2022) vanno interpretate in relazione alla specifica fattispecie: alcuni tipi di furto restano procedibili a querela e pertanto risultano estinguibili per remissione, mentre il furto in abitazione può avere diverso regime di procedibilità
- Il ricorso per cassazione fondato esclusivamente su una qualificazione diversa del fatto (es. furto in abitazione vs furto in esercizio commerciale) è destituito di rilevanza se dagli atti processuali emerge chiaramente l'effettiva contestazione
- Per il pubblico ministero: verificare con attenzione il contenuto formale e sostanziale del decreto di citazione e dei registri prima di impugnare per evitare ricorsi inammissibili basati su errata qualificazione del reato
- Per la difesa e per la persona offesa: l'assenza ingiustificata dell'offeso dopo regolare citazione e avvertimento può comportare la perdita della querela; è quindi importante valutare la partecipazione alle udienze o l'uso di strumenti alternativi per manifestare la volontà di mantenere la querela
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