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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20123/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Una società costruttrice, che aveva realizzato e venduto immobili inseriti in un piano di edilizia economica e popolare sulla base di una convenzione con il Comune, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado. Il Tribunale aveva ritenuto nulla, da un lato, la clausola con cui la venditrice si era riservata la proprietà dei lastrici al piano terreno e, dall'altro, la clausola sul prezzo di vendita nella parte eccedente i criteri fissati dalla convenzione comunale, condannando la società a restituire agli acquirenti le somme pagate in eccesso. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., osservando che l'atto non riportava passi della sentenza impugnata né indicava puntualmente gli errori del primo giudice. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che il proprio atto di appello, proposto prima della riforma del 2012, conteneva comunque l'indicazione dei capi impugnati e delle ragioni di critica, e che non era necessario trascrivere testualmente la motivazione del primo giudice per soddisfare il requisito di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso principale. Ha affermato che, ai fini della specificità dei motivi di appello, occorre verificare se l'atto consenta di individuare con certezza i capi della decisione investiti e la critica mossa alla sentenza, anche quando la doglianza riproponga argomentazioni già svolte in primo grado. Effettuato l'esame diretto dell'atto di appello e della sentenza di primo grado, la Corte ha giudicato sufficienti le censure formulate dalla società, escludendo il difetto di specificità ravvisato dalla Corte territoriale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Il ricorso incidentale relativo alle spese del secondo grado è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    specificità dei motivi di impugnazione

    Il motivo di appello è specifico quando individua chiaramente le statuizioni investite e le ragioni di critica, consentendo al giudice di identificare i punti da esaminare; non è necessario che l'appellante riporti testualmente i passaggi della sentenza impugnata, purché la censura sia adeguata e intelligibile in relazione ai capi contestati.

  • art. 360 c.p.c.

    La dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c. è stata veicolata come error in procedendo, che consente alla Corte di cassazione l'esame diretto degli atti processuali.

  • art. 35 L. 865/1971

    Richiamato solo per descrivere il capo della sentenza di primo grado che aveva dichiarato nulla la clausola sul prezzo eccedente i limiti convenzionali e disposto la restituzione delle somme pagate in eccesso.

  • art. 349 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina previgente all'atto di appello proposto prima della riforma del 2012.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, il requisito della specificità va valutato in relazione all'ampiezza e alla portata della decisione impugnata, non in astratto.
  • La specificità dei motivi d'appello può essere soddisfatta anche mediante la riproposizione delle ragioni già prospettate in primo grado, purché l'atto contenga una critica idonea e chiara alla decisione gravata.
  • Non è necessario, per integrare la specificità dell'impugnazione, trascrivere o riprodurre testualmente la motivazione del primo giudice, se dal contenuto complessivo dell'atto risultano con certezza i capi censurati e le ragioni di dissenso.
  • Quando la censura in cassazione investe un error in procedendo, la Corte può procedere all'esame diretto degli atti processuali per verificare la correttezza della decisione sulla specificità dell'appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

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