Sentenza n. 377/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria di merito e successiva rettifica della graduatoria del concorso per la classe di concorso AB24, con omessa valutazione dei titoli di servizio della candidata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere superato le prove del concorso per titoli ed esami e avere conseguito un punteggio utile all'assunzione soltanto ove fossero stati valutati i titoli di servizio, ha dedotto che la loro mancata valutazione fosse dipesa da un malfunzionamento della piattaforma informatica di presentazione della domanda. In particolare, il sistema avrebbe acquisito per nove volte la medesima certificazione linguistica, impedendo il caricamento dei titoli di servizio. Con il primo motivo ha dedotto violazione delle norme sui concorsi, della lex specialis e della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 3, 24 e 97 Cost., eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e violazione della par condicio. Con il secondo motivo ha dedotto, inoltre, violazione dell'art. 6 della legge n. 241/1990, dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione e del soccorso istruttorio, sostenendo che la reiterazione del caricamento della certificazione linguistica avrebbe costituito un'anomalia riconoscibile, tale da imporre ulteriori verifiche o l'acquisizione d'ufficio dei dati relativi ai servizi di insegnamento, già conosciuti dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il bando imponeva ai candidati di dichiarare i titoli culturali, di preferenza e di servizio nelle specifiche sezioni della domanda, sicché la domanda presentata si presume completa dei dati che il candidato ha inteso dichiarare. La piattaforma consentiva il caricamento di più documenti nella sezione delle certificazioni linguistiche e non era programmata per distinguere tra documenti diversi e duplicazioni della stessa certificazione; pertanto, la ripetizione della certificazione per nove volte non dimostrava con certezza un malfunzionamento imputabile al sistema e non consentiva alla commissione di desumere l'esistenza di ulteriori titoli di servizio non dichiarati. Anche i file di log e il codice sorgente non registravano i dati inseriti né il numero delle singole operazioni, ma soltanto lo stato della domanda, sicché non offrivano elementi per ricostruire anomalie. Il riferimento, formulato soltanto nella memoria di discussione, al titolo di preferenza connesso al servizio prestato non ha mutato l'esito, poiché la candidata non aveva compilato il relativo spazio né indicato i servizi di insegnamento. L'amministrazione non era quindi tenuta ad attivare il soccorso istruttorio o ad acquisire d'ufficio i titoli, poiché ciò avrebbe comportato la modifica della domanda oltre il termine di scadenza, in violazione della parità di trattamento tra i concorrenti. Le spese sono state compensate, considerato che il rigetto non dipendeva dall'inesistenza dei titoli, ma dall'impossibilità di valutarli per le ragioni indicate.
Norme richiamate
artt. 3 e ss. d.P.R. n. 487/1994
Le regole generali sulle procedure concorsuali sono state richiamate quale parametro di legittimità della graduatoria, senza che il giudice ravvisasse una loro violazione.
artt. 1, 2, 3, 6, 7 e ss. l. n. 241/1990
Non imponevano all'amministrazione di ricostruire d'ufficio titoli non dichiarati né di modificare la domanda oltre il termine, in assenza di un indizio certo dell'errore o dell'anomalia.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento devono essere applicati anche nel rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro costituzionale, non è stato ritenuto violato.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali in cui il bando impone la dichiarazione dei titoli in specifiche sezioni della domanda, la domanda si presume completa dei titoli che il candidato ha inteso dichiarare; l'amministrazione non è tenuta a ricercare d'ufficio titoli non indicati.
- La mera reiterazione del caricamento di un documento in una piattaforma informatica, quando il sistema consente il caricamento multiplo e non vi siano elementi tecnici certi sull'anomalia, non costituisce di per sé prova di un malfunzionamento tale da imporre ulteriori accertamenti istruttori.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per introdurre, dopo la scadenza del termine di partecipazione, titoli non dichiarati nella domanda, poiché ciò comporterebbe una modifica sostanziale della candidatura e violerebbe la parità di trattamento tra i concorrenti.
- L'amministrazione non può desumere l'esistenza di titoli di servizio non dichiarati dalla sola presenza di documenti ripetuti in una diversa sezione della domanda, se la domanda non contiene alcun indizio specifico circa il possesso dei titoli omessi.
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