Sentenza n. 12992/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1)Dell'Elenco esiti prova scritta di riferimento per la selezione pubblica per l''''''''assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità per l'area funzionari, per attività tributaria (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall'atto n. 300017 del 24 agosto 2023), nelle parti di interesse, ossia l'Elenco regionale relativa alla “Procedura per 3970 funzionari per attività tributaria, esiti prova scritta- posti della direzione regionale Veneto” pubblicata in data 17.01.2024 sul sito dell'Agenzia delle Entrate e del relativo avviso di pubblicazione; 1) Dell'vviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte e dei relativi Esiti delle prove scritte, pubblicati in data 24.11.2023 sul sito dell'Agenzia delle Entrate in data 30.11.23; 2) Dell'esito della prova scritta recante il punteggio ingiustamente attribuito al ricorrente, nelle parti di interesse; 3) Della prova scritta sottoposta al ricorrente, nella parte di interesse; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati: 1) dell’Atto prot. n. 26229 del 13.05.2024 recante l’ “Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità, aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per attività tributaria, (bando di concorso n. 272034 del 24 luglio 2023, modificato dall’atto n. 300017 del 24 agosto 2023 e dall’atto n. 224448 del 9 maggio 2024)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: punteggio attribuito alla prova scritta, elenchi degli esiti e graduatorie regionali dei vincitori della selezione per funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nonché la graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, candidato alla selezione pubblica per l'assunzione di funzionari per attività tributaria, aveva conseguito 21,94/30 nella prova scritta, superando la soglia minima di 21/30, ma senza risultare tra i vincitori nella graduatoria regionale del Veneto. Ha contestato il punteggio relativo a un quesito sulla classificazione delle società secondo lo scopo, sostenendo che fosse corretta la risposta relativa alla distinzione tra società commerciali e non commerciali, mentre l'amministrazione aveva considerato corretta la distinzione tra società lucrative e società cooperative. Ha inoltre impugnato gli elenchi degli esiti della prova e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale di merito e l'elenco dei vincitori, deducendo l'illegittimità derivata degli atti successivi. Il ricorrente ha sostenuto il proprio interesse alla decisione anche in relazione alla disapplicazione della disciplina del cosiddetto "taglia idonei" e alla possibilità di ottenere una migliore posizione in graduatoria e maggiori possibilità di assunzione in caso di scorrimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, distinguendo tale esito dalla sopravvenuta carenza di interesse. Dalla documentazione depositata dall'amministrazione è emerso che il ricorrente aveva stipulato, con decorrenza da dicembre 2024, il contratto di lavoro per l'assunzione e l'inquadramento corrispondenti al posto e alle mansioni messi a concorso. Egli aveva quindi conseguito proprio il bene della vita perseguito mediante il ricorso, rendendo non più necessario l'esame delle censure relative al quesito, al punteggio e alla graduatoria. Le spese sono state compensate, anche in ragione del mancato deposito di memorie del ricorrente ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
memorie ex art. 73 c.p.a.
Il mancato deposito di memorie da parte del ricorrente è stato valorizzato dal giudice ai fini della compensazione delle spese.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito con l'impugnazione, rendendo non più necessaria una decisione sulle censure dedotte.
- La stipulazione e l'esecuzione di un contratto di lavoro che attribuisca al candidato l'assunzione e l'inquadramento oggetto della procedura concorsuale possono integrare il conseguimento del bene della vita e determinare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone che il risultato sostanziale perseguito sia stato integralmente realizzato, mentre la seconda ricorre quando l'interesse alla decisione viene meno senza che sia necessariamente conseguito il bene della vita richiesto.
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