Sentenza n. 4599/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 14 settembre 2022, nonché di quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, atti di Conferenza Stato-Regioni e provvedimento regionale concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti di ripiano, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 con cui erano stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015-2018, ulteriori intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni, una circolare ministeriale e il decreto regionale recante gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano e gli importi dovuti. Nel corso del giudizio è intervenuta una disciplina legislativa che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento della quota ridotta e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, tale pronuncia fosse subordinata all'accertamento del pagamento da parte della Regione e alla relativa comunicazione al Tribunale. La Regione Veneto ha confermato l'avvenuto versamento del 25% degli importi richiesti; pertanto, l'obbligazione della società per gli anni 2015-2018 doveva considerarsi estinta e non vi era più materia da decidere sulle impugnazioni proposte. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni sostanziali e processuali.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...] determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali.
La cessazione della materia del contendere richiede il pagamento della quota ridotta prevista dalla legge e l'accertamento del pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma, con comunicazione al giudice amministrativo.
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Costituisce il quadro normativo degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e dei provvedimenti regionali recanti gli importi dovuti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta dell'importo richiesto estingua l'obbligazione oggetto del giudizio e determini la cessazione della materia del contendere, il giudice amministrativo deve dichiarare tale cessazione se il pagamento è stato effettuato integralmente nei termini previsti.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere fondata sul pagamento della quota ridotta richiede non solo la dichiarazione della parte privata, ma anche l'accertamento dell'avvenuto versamento da parte dell'amministrazione competente e la sua comunicazione al giudice.
- In presenza dei presupposti legislativi per la cessazione della materia del contendere, il giudice non procede all'esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti relativi all'obbligazione estinta.
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