Ordinanza n. 143/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale 24 aprile 2026 n. 117 del Comune di Sarzana avente ad oggetto ordine di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ex art. 54 cod. nav., di opere (ritenute “agevolmente amovibili”) realizzate su area demaniale in concessione (Bagni La Pineta), nonché per l’annullamento, previa sospensione e previa misura cautelare immediata ex art. 56 C.P.A. di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o altrimenti connesso ivi inclusi la nota comunale 9-10 marzo 2026 prot. n. 11399/2026, lo sconosciuto “verbale ricognitivo delle aree demaniali marittime del 15/04/2026 sito in Loc. Marinella di Sarzana trasmesso dalla Capitaneria di Porto della Spezia, a seguito del relativo sopralluogo avvenuto in pari data dalla Commissione incameramento, che ha stabilito, con precisione, le opere d.m. da mantenere e da acquisire nei beni dello Stato ai sensi dell’art. 49 Cod. Nav.” (citato nell’ordinanza principalmente impugnata ma mai trasmesso alla ricorrente); - in parte qua il bando di gara indetto con determinazione dirigenziale n. 374 del 27 aprile 2026, pubblicato in pari data (limitatamente al lotto 9, riguardante l’area demaniale già in concessione alla Società ricorrente e limitatamente alla parte in cui non riconosce l’avvenuto incameramento -e quindi non prevede la conservazione, quali opere difficilmente amovibili- dei due corpi cabine oggetto dell’ordinanza principalmente impugnata);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di corpi cabina realizzati su area demaniale marittima, nonché, in parte qua, bando di gara relativo alla medesima area
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale comunale che, ai sensi dell'art. 54 cod. nav. e delle clausole della concessione demaniale scaduta, ha ordinato la demolizione e la rimozione di due corpi cabina presenti sull'area già concessa per lo stabilimento balneare. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, tra cui una nota comunale e un verbale ricognitivo della Capitaneria di Porto non trasmesso alla ricorrente, nonché il bando di gara limitatamente al lotto relativo all'area, nella parte in cui non avrebbe riconosciuto l'avvenuto incameramento delle cabine quali opere difficilmente amovibili. Dal testo emergono, quale quadro fattuale rilevante, la scadenza della concessione e l'obbligo convenzionale di sgomberare l'area, asportare i manufatti e riconsegnarla nello stato originario; la distinzione operata dalla Capitaneria tra opere suscettibili di acquisizione allo Stato ai sensi dell'art. 49 cod. nav. e opere escluse dall'incameramento, da demolire e rimuovere ai sensi dell'art. 54 cod. nav.; nonché il possibile contrasto delle cabine con il Piano Spiagge e con il PUD comunale, che ammetterebbero soltanto manufatti leggeri e stagionali. La ricorrente ha chiesto anche una misura cautelare immediata ai sensi dell'art. 56 c.p.a. Il TAR non ha ancora definito nel merito i vizi dedotti, rinviando la trattazione cautelare e disponendo integrazione del contraddittorio e acquisizioni istruttorie.
La decisione
Il TAR ha accolto in via interinale e parziale la domanda cautelare, sospendendo l'esecuzione della sola ordinanza comunale n. 117/2026 nella parte relativa alla demolizione dei corpi cabina e soltanto fino alla camera di consiglio del 5 giugno 2026. La sospensione è stata disposta non sulla base di una definitiva valutazione di illegittimità dell'ordinanza, ma per ragioni di coordinamento con il giudice d'appello, in attesa della decisione cautelare collegiale del Consiglio di Stato relativa alla possibilità di rilasciare titoli provvisori ai precedenti concessionari fino alla conclusione delle gare e al fine di valutarne l'impatto sul giudizio. Il Tribunale ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, notificando il ricorso e l'ordinanza entro il 1° giugno 2026 e depositando la prova entro il 3 giugno 2026. Ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico del Comune e della Capitaneria di Porto, imponendo il deposito entro il 1° giugno 2026 di una relazione e della documentazione sulla compatibilità delle cabine non stagionali con il Piano Spiagge, il PUD comunale e le altre disposizioni pianificatorie vigenti, nonché sull'applicabilità di tali previsioni anche ai nuovi concessionari. La prosecuzione della trattazione cautelare è stata fissata al 5 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 54 cod. nav.
ordine di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi
Costituisce la base normativa indicata per l'ordine di demolizione e rimozione delle opere realizzate sull'area demaniale e ritenute escluse dall'incameramento.
art. 49 cod. nav.
opere d.m. da mantenere e da acquisire nei beni dello Stato
Disciplina, nel quadro ricostruito dal verbale ricognitivo, l'acquisizione allo Stato delle opere suscettibili di incameramento, distinta dalle opere da demolire ai sensi dell'art. 54 cod. nav.
art. 56 c.p.a.
misura cautelare immediata
È stato invocato dalla ricorrente per ottenere una misura cautelare monocratica immediata; l'ordinanza in esame decide collegialmente la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della decisione cautelare collegiale.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende anche dall'impatto di una pronuncia cautelare del giudice d'appello su una questione coordinata, il giudice di primo grado può rinviare la trattazione cautelare per acquisire tale decisione e valutarne gli effetti nel giudizio pendente.
- In presenza di una domanda cautelare relativa a un ordine di demolizione di opere su area demaniale, la sospensione può essere limitata alla specifica parte dell'atto e temporalmente circoscritta fino alla successiva camera di consiglio, senza anticipare la decisione sul merito della legittimità dell'ordine.
- Quando la controversia concerne opere demaniali potenzialmente suscettibili di acquisizione allo Stato e l'esito del giudizio può incidere sulle posizioni dell'amministrazione statale competente, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Ai fini della prosecuzione della trattazione cautelare, il giudice può ordinare alle amministrazioni resistenti di depositare una relazione e la relativa documentazione sulla compatibilità delle opere con gli strumenti pianificatori vigenti e sull'applicabilità delle relative prescrizioni anche ai nuovi concessionari.
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