Ordinanza n. 10238/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto un'azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni sull'istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno. Aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di adottare un provvedimento espresso entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 117, comma 2, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso era già stato accolto con sentenza n. 4663/2026, che aveva ordinato all'Amministrazione di provvedere e aveva nominato un commissario ad acta per l'eventuale perdurante inerzia. Successivamente, con istanza depositata il 12 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, in vista dell'iscrizione a percorsi formativi attivati dall'INDIRE, asseritamente subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, poiché la rinuncia è stata presentata dopo la definizione del giudizio con una sentenza favorevole, essa non costituisca una rinuncia al ricorso processualmente rilevante, ma una rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale scelta appartiene alla libera disponibilità della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere, senza adottare ulteriori statuizioni sulla domanda di riconoscimento, sull'ordine di provvedere o sul commissario ad acta.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Costituisce la disciplina richiamata per la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
È indicato quale decreto modificativo del d.lgs. 206/2007 applicabile alla procedura di riconoscimento del titolo estero.
art. 117, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base della richiesta di ordine giudiziale all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine stabilito dal giudice.
Massime di principio
- Quando una parte vittoriosa dichiara, dopo la definizione del giudizio, di rinunciare al ricorso e alla domanda sostanziale, la dichiarazione è qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, anziché come rinuncia processuale al ricorso.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza appartiene alla libera disponibilità della parte vittoriosa e non richiede una specifica intermediazione o statuizione giurisdizionale.
- Una volta intervenuta la rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, il giudice non deve adottare ulteriori statuizioni sulla domanda già definita e può dichiarare il non luogo a provvedere.
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