Ordinanza n. 2881/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza istruttoria del TAR Lazio che ha disposto l’acquisizione di documenti e differito la trattazione dell’istanza cautelare relativa alla procedura di assegnazione delle funzioni di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente in primo grado ha impugnato le determinazioni assunte dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 15 aprile 2026, relative alla procedura di assegnazione delle funzioni di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento e la sospensione. Dopo un precedente rinvio, il TAR Lazio ha adottato un’ordinanza collegiale istruttoria, disponendo l’acquisizione della documentazione richiesta dai controinteressati e differendo la trattazione cautelare al 16 settembre 2026. Il ricorrente ha proposto appello cautelare, sostenendo che l’istruttoria avesse ampliato eccessivamente il thema decidendum e che l’ulteriore differimento equivalesse sostanzialmente al rigetto implicito della domanda cautelare. Ha inoltre riproposto le censure di illegittimità già dedotte contro gli atti della procedura e chiesto di preservare la res adhuc integra, impedendo la nomina di altro aspirante e disponendo la rivalutazione della proposta favorevole alla propria nomina secondo il criterio dell’anzianità per merito assoluto. Le amministrazioni e i controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello, poiché rivolto contro un’ordinanza istruttoria, non impugnabile ai sensi dell’art. 62 c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello cautelare. Ha ritenuto fondata l’eccezione secondo cui l’ordinanza collegiale del TAR, avendo natura istruttoria, non rientra tra i provvedimenti appellabili ai sensi dell’art. 62 c.p.a., che prevede l’appello soltanto contro le ordinanze cautelari. La conclusione discende dal principio di stretta tipicità legale delle impugnazioni: la mancata qualificazione espressa dell’ordinanza istruttoria come “non impugnabile” non consente di estendere analogicamente l’ambito dell’appello cautelare. Il Collegio ha aggiunto che, anche ammettendo in via eccezionale l’impugnabilità di provvedimenti formalmente non impugnabili nei casi in cui producano la definitiva e irreversibile perdita del bene della vita, tali condizioni non ricorrevano. Il bene invocato non costituiva un diritto costituzionalmente tutelato e non emergevano principi o valori dell’Unione europea tali da imporre la disapplicazione della disciplina nazionale. Il differimento della trattazione cautelare rientrava nei poteri istruttori del TAR e non costituiva, neppure sostanzialmente, un rigetto implicito. Inoltre, il periculum in mora era venuto meno, poiché la proposta di nomina di altro magistrato era stata stralciata dal Plenum del 10 giugno 2026. Il Collegio ha comunque precisato che, qualora il Plenum adottasse provvedimenti sfavorevoli prima della camera di consiglio fissata dal TAR, il ricorrente avrebbe potuto riproporre la domanda cautelare al TAR ai sensi dell’art. 58 c.p.a., anche inaudita altera parte. Le spese della fase di appello sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
consente l’appello soltanto avverso le ordinanze cautelari
La disposizione, letta secondo il principio di stretta tipicità legale delle impugnazioni, esclude l’appellabilità delle ordinanze collegiali istruttorie.
art. 55, comma 12, c.p.a.
disporre attività istruttoria rientri pacificamente nei poteri del giudice
Il giudice può disporre acquisizioni istruttorie prima della delibazione della domanda cautelare e differire la trattazione per acquisire gli elementi necessari.
art. 58 c.p.a.
riproposizione al Tar dell’istanza cautelare, anche inaudita altera parte
La domanda cautelare può essere riproposta al giudice di primo grado in presenza di eventuali nuovi provvedimenti o circostanze sfavorevoli.
art. 56, comma 2, c.p.a.
decreto monocratico «non impugnabile»
Il diverso regime testuale dei decreti monocratici non consente di estendere automaticamente alle ordinanze istruttorie forme eccezionali di impugnazione.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’appello cautelare è proponibile soltanto contro ordinanze aventi effettiva natura cautelare; un’ordinanza collegiale che dispone acquisizioni istruttorie e differisce la trattazione della domanda cautelare non è autonomamente impugnabile.
- Il sistema delle impugnazioni nel processo amministrativo è retto dal principio di stretta tipicità legale, sicché l’appellabilità di un provvedimento giurisdizionale non può essere desunta per analogia dalla mera assenza di una sua espressa qualificazione come non impugnabile.
- Il differimento della trattazione di una domanda cautelare, disposto per acquisire documenti rilevanti ai fini della decisione, non equivale a un rigetto cautelare implicito, neppure quando determini un’attesa prolungata, purché resti riconoscibile la finalità istruttoria del provvedimento.
- L’impugnazione eccezionale di un provvedimento formalmente non appellabile può ipotizzarsi solo in presenza di una definitiva e irreversibile perdita del bene della vita o di esigenze sovranazionali prevalenti; non è sufficiente il rischio eventuale di una futura decisione amministrativa sfavorevole.
- La sopravvenuta eliminazione del rischio concreto di adozione del provvedimento lesivo esclude, allo stato, il periculum in mora necessario per una tutela cautelare diretta a preservare la situazione di fatto.
- In caso di sopravvenienze sfavorevoli, la parte può riproporre la domanda cautelare al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 58 c.p.a., anche con richiesta di provvedimento inaudita altera parte.
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