Sentenza n. 2690/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Prima), n. 00241/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di Taranto che ha rigettato la proposta di suddivisione della Sottozona 32 in sottozone o sub-comparti, rinviando le determinazioni al redigendo PUG
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado la deliberazione consiliare che aveva respinto la proposta di suddivisione della Sottozona 32, funzionale alla realizzazione di una media struttura di vendita e alla successiva presentazione di un permesso di costruire convenzionato. Il TAR aveva ritenuto illegittimo l’atto per difetto di motivazione rafforzata e per avere determinato una situazione di stallo procedimentale, valorizzando una precedente deliberazione della Giunta comunale che aveva giudicato la proposta coerente con la programmazione urbanistica commerciale. La società ha proposto appello limitatamente al rigetto della domanda risarcitoria, sostenendo che il bene della vita consistesse nella prosecuzione dell’iter di suddivisione del comparto e nella possibilità di conseguire il permesso di costruire; ha chiesto il risarcimento di euro 7.672.000,00 per danno emergente e lucro cessante e, in subordine, il risarcimento per perdita di chance. Il Comune ha proposto appello incidentale contro l’annullamento della deliberazione, deducendo l’assenza di un affidamento qualificato, la natura non vincolante della deliberazione della Giunta, la necessità di un piano attuativo per la zona e l’assenza di un’approvazione del progetto. La società ha eccepito l’irricevibilità dell’appello incidentale per tardività e ha inoltre prospettato profili di disparità di trattamento e l’incompatibilità della scelta urbanistica con la futura realizzazione di un ospedale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l’eccezione di irricevibilità dell’appello incidentale, ritenendo tempestiva la notificazione effettuata il primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 155, comma 4, c.p.c. Nel merito ha accolto l’appello incidentale e riformato integralmente la sentenza del TAR. Il Collegio ha ribadito che, di regola, le scelte di pianificazione urbanistica non richiedono una motivazione specifica riferita alle singole aree, essendo sufficiente quella desumibile dai criteri generali e dalla relazione di accompagnamento allo strumento urbanistico. Un obbligo di motivazione rafforzata sorge soltanto in presenza di situazioni eccezionali e tassative idonee a generare un affidamento qualificato, quali pregresse convenzioni edificatorie, giudicati favorevoli, specifiche modificazioni urbanistiche o altre fattispecie analoghe individuate dalla giurisprudenza. Nel caso concreto, la deliberazione della Giunta comunale non aveva approvato il progetto né costituito il presupposto per il rilascio del titolo edilizio: si era limitata a esprimere una valutazione preliminare di coerenza, subordinata a condizioni e dichiaratamente non vincolante. Anche il regolamento edilizio qualificava il progetto preliminare o profilo regolatore come strumento di verifica preventiva, non vincolante ai fini del permesso di costruire. Pertanto, tale atto non era idoneo a fondare un legittimo affidamento qualificato e il Consiglio comunale non era tenuto a una motivazione rafforzata nel modificare l’indirizzo pianificatorio. Venuto meno l’elemento oggettivo dell’illecito, costituito dall’illegittimità della deliberazione, è stato respinto anche l’appello principale relativo al risarcimento del danno. La società è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 155, comma 4, c.p.c.
Il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo
La disposizione è stata applicata per ritenere tempestiva la notificazione dell’appello incidentale effettuata il giorno successivo alla scadenza cadente di domenica.
art. 12, comma 3, lett. e-bis), l.r. Puglia n. 20/2001
Richiamata quale base normativa della proposta di suddivisione della Sottozona 32 in sottozone o sub-comparti di intervento.
art. 16 l.r. Puglia n. 56/1980
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della proposta di suddivisione del comparto urbanistico.
art. 10 regolamento edilizio comunale
L’eventuale accoglimento del progetto preliminare di massima è non vincolante ai fini del rilascio della licenza edilizia
La disciplina del profilo regolatore configura una verifica preliminare e non vincolante, inidonea a fondare un affidamento qualificato sulla successiva approvazione del progetto o sul rilascio del titolo edilizio.
art. 38 NTA del PRG del Comune di Taranto
Richiamato dal Comune per sostenere che la Sottozona 32 era priva degli strumenti di pianificazione esecutiva obbligatori.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica relative alla destinazione delle singole aree non richiedono, di regola, una motivazione puntuale e individualizzata, potendo essere giustificate attraverso i criteri generali tecnico-discrezionali posti a fondamento dello strumento urbanistico e la relativa relazione di accompagnamento.
- L’obbligo di motivazione rafforzata delle scelte urbanistiche sorge soltanto quando ricorra una situazione eccezionale e qualificata di affidamento del privato, riconducibile alle ipotesi individuate dalla giurisprudenza, senza che la mera presentazione di una proposta edificatoria o la precedente disciplina urbanistica siano sufficienti.
- Un parere preliminare comunale sul progetto di massima, espressamente qualificato come non vincolante e subordinato a successive condizioni e autorizzazioni, non approva il progetto, non costituisce presupposto per il rilascio del titolo edilizio e non è idoneo, di per sé, a fondare un legittimo affidamento qualificato che imponga una motivazione rafforzata della successiva scelta pianificatoria.
- Quando viene esclusa l’illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato, viene meno l’elemento oggettivo dell’illecito e non può essere accolta la domanda risarcitoria fondata sulla medesima illegittimità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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