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Sentenza

Sentenza n. 7374/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7094/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.06.2024

Giustizia amministrativa202507795

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 7094/2024, relativa al pagamento del Bonus Carta del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del bonus)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 7094/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio ha rappresentato che il Ministero aveva accreditato il Bonus Carta del Docente nel Portale Bonus Carta del Docente nel dicembre 2025. La pretesa sostanziale consisteva quindi nell'ottenimento delle somme riconosciute dalla sentenza del giudice ordinario, inizialmente non corrisposte dall'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'accredito del bonus avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere ricorre quando l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa pienamente e irretrattabilmente la pretesa, senza residuare alcuna utilità per una pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato l'accertamento virtuale della fondatezza della domanda e ha ritenuto che essa sarebbe stata accolta, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione intervenuta dopo la proposizione del ricorso e, per la parte residua, poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna al pagamento di euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, eliminando ogni utilità residua di una pronuncia di merito.
  • Anche quando dichiara cessata la materia del contendere, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della pretesa originaria ai fini della regolazione delle spese processuali.
  • Se l'Amministrazione soddisfa la pretesa soltanto dopo la proposizione del ricorso, la domanda deve essere considerata virtualmente fondata ai fini delle spese, con applicazione del criterio della soccombenza virtuale; tale criterio può essere temperato mediante compensazione parziale in ragione dell'intervenuta esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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