Sentenza n. 1464/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritiro cautelare delle armi e dei titoli autorizzativi, avvio del procedimento per il divieto di detenzione di armi e revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di ritiro cautelare delle armi adottato dopo un intervento dei Carabinieri presso la sua abitazione, la comunicazione di avvio del procedimento per il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti e il successivo provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, buona fede e buon andamento. In particolare, ha sostenuto che l'amministrazione avesse fondato i provvedimenti su un unico episodio, qualificabile come lite familiare non seguita da denuncia, contestando la minaccia di morte riferita dal suocero e richiamando un'autodichiarazione della moglie asseritamente depositata presso i Carabinieri. Ha inoltre evidenziato di essere titolare della licenza dal 2017 senza precedenti abusi e ha negato che l'episodio fosse sufficiente a dimostrare una pericolosità attuale o l'inaffidabilità nell'uso delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, trattando congiuntamente i motivi per la loro connessione. Ha ritenuto che il quadro normativo non richieda la commissione di un reato, essendo sufficiente che emergano elementi idonei a far dubitare dell'affidabilità del soggetto e a prevedere un possibile abuso delle armi. Nel caso concreto, dal verbale risultavano una grave lite familiare, una minaccia di morte riferita dal suocero, il tentativo di raggiungere la cassaforte contenente le armi, alito vinoso e linguaggio sconnesso. Il Collegio ha considerato tali elementi, unitamente all'abuso di alcol, sufficienti a fondare ragionevolmente il giudizio di inaffidabilità e pericolosità, anche se riferiti a un unico episodio. La contestazione della minaccia non è stata ritenuta decisiva, poiché l'esistenza della lite non era stata smentita e l'autodichiarazione della moglie non risultava depositata agli atti del giudizio. L'amministrazione ha quindi esercitato legittimamente il potere di ritiro cautelare, divieto di detenzione e revoca della licenza, fornendo una motivazione adeguata e svolgendo un'istruttoria sufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, r.d. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La revoca delle autorizzazioni di polizia è doverosa quando vengono meno le condizioni richieste e può essere disposta quando sopraggiungano circostanze che avrebbero giustificato il diniego originario.
art. 39, comma 1, r.d. 773/1931 (TULPS)
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Il Prefetto può vietare la detenzione delle armi sulla base di una valutazione prognostica di possibile abuso, senza necessità di una condanna penale o della commissione di un reato.
art. 43, comma 2, r.d. 773/1931 (TULPS)
La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il rilascio o il mantenimento della licenza presuppone una condotta affidabile e l'assenza di elementi, anche non penalmente rilevanti, che facciano prevedere un abuso delle armi.
art. 3 l. 241/1990
L'amministrazione deve indicare le ragioni dei provvedimenti; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sulla conflittualità familiare e sull'abuso di alcol.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche menzionate nella sentenza.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi e la revoca delle relative licenze possono essere adottati anche in assenza di una condanna penale o di una denuncia, quando fatti concretamente accertati consentano di formulare un giudizio prognostico di possibile abuso delle armi.
- In materia di autorizzazioni e licenze di polizia, la tutela dell'incolumità pubblica prevale sull'interesse individuale alla detenzione o al porto delle armi; il titolare deve offrire un elevato grado di affidabilità e una condotta esente da elementi idonei a generare dubbi sulla sicurezza dell'uso delle armi.
- Anche un episodio isolato può giustificare il ritiro cautelare delle armi, il divieto di detenzione o la revoca della licenza quando, per la sua gravità e per le circostanze che lo accompagnano, riveli una situazione concreta di conflittualità, alterazione o abuso di alcol e sia sintomatico della possibile pericolosità del soggetto.
- La valutazione amministrativa di inaffidabilità nell'uso delle armi può fondarsi su vicende personali non costituenti reato, purché concretamente avvenute e adeguatamente valorizzate nella motivazione del provvedimento.
- Il giudice amministrativo può sindacare la valutazione prognostica dell'autorità di pubblica sicurezza quando sia manifestamente illogica, irragionevole, carente di istruttoria o di motivazione; non può sostituirsi all'amministrazione nella valutazione discrezionale della pericolosità quando questa risulti coerente con gli elementi acquisiti.
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