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Sentenza

Sentenza n. 7654/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202506463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaaltro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4327 del 20 maggio 2025, che aveva respinto l’appello contro il commissariamento delle società bancarie

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli ex amministratori e sindaci hanno chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza avesse travisato o omesso di percepire fatti decisivi e documenti. Hanno contestato la mancata considerazione delle criticità della successiva gestione commissariale; l’accertamento dell’interlocuzione procedimentale e dell’autonomia valutativa del Direttorio; la ritenuta completezza dell’istruttoria e l’analisi della rischiosità dei CLO; la valutazione della cessione del ramo inglese e del perimetro del gruppo; la ricostruzione dell’errata contabilizzazione dei CLO, dei requisiti patrimoniali e dell’operazione Four Children; la quantificazione della plusvalenza infragruppo; la deviazione dal business plan autorizzato; le carenze di governance e organizzazione; l’asserita finalità espropriativa del commissariamento; nonché la valutazione della documentazione istruttoria e dell’ordine di esibizione. A loro avviso tali elementi avrebbero dimostrato l’insussistenza o la rimozione delle criticità e la sproporzione del commissariamento, imponendo la rescissione della sentenza e l’accoglimento dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione immediata e oggettivamente verificabile del contenuto materiale degli atti, relativa a un punto non controverso e non deciso, determinante per la pronuncia; non comprende invece errori di giudizio, valutazioni delle prove o interpretazioni dei fatti e delle norme. Le doglianze riproponevano questioni già esaminate e decise dalla sentenza revocanda, chiedendo una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie e tecniche, e miravano quindi a ottenere un inammissibile terzo grado di giudizio. Le contestazioni sulla gestione commissariale successiva erano inoltre irrilevanti rispetto ai presupposti del commissariamento valutati al dicembre 2023. Le censure sulla partecipazione procedimentale e sulla separazione tra funzioni istruttorie e decisorie investivano passaggi aggiuntivi, non decisivi, rispetto alle autonome rationes già espresse. Le altre contestazioni risultavano affrontate nella sentenza revocanda e riguardavano il merito delle valutazioni, non errori percettivi. Spese a carico solidale dei ricorrenti, liquidate in € 10.000,00 oltre accessori di legge, in favore della Banca d’Italia.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.

    La revocazione per errore di fatto è esclusa quando la doglianza investe un fatto controverso già valutato nella sentenza: l’errore deve essere percettivo, non consistere nel dissenso sull’apprezzamento o sull’interpretazione delle risultanze.

  • art. 106 c.p.a.

    l’errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 del c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. – deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia motivato; c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

    L’art. 106 c.p.a., in combinato disposto con l’art. 395, n. 4, c.p.c., consente la revocazione soltanto per un errore materiale percettivo su un punto non controverso e non motivato, causalmente decisivo per la sentenza.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto richiede un’errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti che abbia condotto il giudice a supporre un fatto documentalmente escluso o a negare un fatto documentalmente provato; l’errore deve riguardare un punto non controverso e non esaminato nella motivazione, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile senza indagini interpretative.
  • Non è deducibile in revocazione il preteso errore che consiste nel contestare l’interpretazione delle domande o delle difese, la valutazione delle prove, il peso attribuito ai documenti, l’apprezzamento tecnico o la ricostruzione dei fatti già discussi e decisi: tali doglianze configurano, al più, errori di giudizio e non possono trasformare la revocazione in un ulteriore grado di merito.
  • Una censura revocatoria è priva di decisività quando investe un passaggio motivazionale ad abundantiam e la sentenza si fonda su una distinta ratio decidendi autonomamente sufficiente.
  • La revocazione non consente di riaprire il merito di una controversia sulla base di fatti relativi alla gestione successiva dell’assetto amministrativo contestato, se il giudizio revocando aveva scrutinato i presupposti del provvedimento con riferimento a un momento precedente.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processo

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