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Sentenza

Sentenza n. 1455/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1093/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1093/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. Il ricorrente ha lamentato l’inottemperanza del Ministero e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Dagli atti risultava che la sentenza era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato e di attribuire al ricorrente le somme dovute secondo le modalità stabilite dalla sentenza da eseguire, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte ricorrente e dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti eseguiti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico inserito nella struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da provvedimenti giudiziari costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per agire in ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni

    È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il provvedimento giudiziale da eseguire sia stato notificato all’amministrazione, sia passato in giudicato, sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento e l’amministrazione non abbia provveduto senza fornire contestazioni idonee a giustificare l’inerzia.
  • In presenza di un giudicato recante una condanna pecuniaria dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e dichiarare contestualmente l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al comando giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin d’ora un commissario ad acta, condizionando l’esercizio dei poteri sostitutivi all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione debitrice, purché dotato delle necessarie competenze; quando sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non gli spetta uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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