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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-659/23

Order of the Court (Ninth Chamber) of 4 June 2024. — LD v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Civil service – Officials – Staff Regulations of Officials of the European Union – Article 42c – Placement on leave in the interests of the service – Withdrawal of rights and privileges – Article 90 of the Statute – Concept of ‘decision’ and ‘complaint’ – Period for lodging an appeal – Inadmissibility. — Case C-659/23 P

Giurisprudenza europea62023CO0659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, ha respinto integralmente l’impugnazione di LD contro l’ordinanza del Tribunale nel contenzioso con EUIPO. Ha ritenuto infondate le censure di travisamento della lettera del 26 luglio 2021 e irricevibili quelle relative alla lettera dell’8 agosto 2021 e al preteso vulnus del diritto a un ricorso effettivo. Conseguentemente, ha confermato la qualificazione degli atti operata dal Tribunale e ha posto le spese a carico della ricorrente.

Impugnazione dichiarata in parte irricevibile e in parte manifestamente infondata: qualificazione, ai fini dei termini di reclamo e ricorso, della lettera EUIPO del 26 luglio 2021 come "decisione" ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto e della lettera dell’8 agosto 2021 come "reclamo" ex articolo 90, paragrafo 2.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia distorto gli atti del fascicolo nel qualificare la lettera di EUIPO del 26 luglio 2021 come decisione definitiva idonea a far decorrere i termini di reclamo e impugnazione, e se abbia errato nel qualificare la lettera dell’8 agosto 2021 come reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, con conseguente violazione del diritto a un ricorso effettivo.

Principio di diritto

In sede di impugnazione, la Corte non riesamina i fatti salvo che sia dedotto e dimostrato un evidente travisamento degli elementi di prova; inoltre, un motivo che contesti la qualificazione giuridica di un atto senza indicare con precisione gli errori del Tribunale o che si limiti a sollecitare un nuovo esame del merito è manifestamente irricevibile. Nel caso di specie, la lettera del 26 luglio 2021 poteva essere qualificata come decisione definitiva di EUIPO perché, letta nel suo contesto, confermava che l’Ufficio non intendeva rivedere la propria posizione sulla situazione individuale della ricorrente; la lettera dell’8 agosto 2021 era invece correttamente trattata come reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. L’impugnazione è quindi respinta in parte per manifesta irricevibilità e in parte per manifesta infondatezza.

Norme richiamate

  • Articolo 42c dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Qualificazione degli atti nel contenzioso tra LD ed EUIPO

L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta da LD avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile o infondato il suo ricorso contro EUIPO. La controversia verte sulla corretta qualificazione di due corrispondenze scambiate nel quadro del congedo nell’interesse del servizio ex articolo 42c dello Statuto dei funzionari, con riflessi sulla decorrenza dei termini per reclamo e impugnazione.

Fatti e procedimento principale

LD chiedeva l’annullamento della decisione EUIPO del 1º dicembre 2021 con cui erano state respinte le richieste, formulate con lettere dell’8 agosto e del 12 novembre 2021, di mantenere diritti e privilegi durante il periodo di congedo nell’interesse del servizio; chiedeva inoltre l’annullamento di eventuali decisioni implicite e il risarcimento dei danni. Il Tribunale ha respinto il ricorso; LD ha quindi proposto impugnazione alla Corte ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte.

Censure dedotte in appello

La ricorrente ha articolato un unico motivo di impugnazione, suddiviso in due parti:

  • la prima censura riguardava il preteso travisamento della lettera EUIPO del 26 luglio 2021, che il Tribunale aveva qualificato come "decisione" ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto;
  • la seconda censura riguardava il preteso travisamento della lettera dell’8 agosto 2021, che il Tribunale aveva qualificato come "reclamo" ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;
  • la ricorrente invocava anche la violazione dell’articolo 47 della Carta, sostenendo che la qualificazione operata dal Tribunale le avrebbe impedito di far valere le sue domande in modo ammissibile e correttamente impostato.

Normativa e quadro processuale applicati

La Corte richiama anzitutto il carattere limitato del controllo in cassazione, fondato sull’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e sull’articolo 58 dello Statuto della Corte: l’impugnazione è limitata ai punti di diritto e il Tribunale è giudice esclusivo dei fatti e delle prove, salvo travisamento manifesto.

Quanto alla forma della pronuncia, la Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, poiché l’impugnazione era manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.

Ragionamento della Corte sulla lettera del 26 luglio 2021

La Corte osserva che il Tribunale ha interpretato la lettera del 26 luglio 2021 alla luce del contesto:

  • il messaggio del 29 giugno 2021 chiedeva una decisione formale ex articolo 90, paragrafo 1, sullo status della ricorrente e sulla restituzione dei badge di accreditamento;
  • l’email del 14 luglio 2021 aveva già espresso la posizione di EUIPO secondo cui il congedo nell’interesse del servizio comportava la cessazione del rapporto di impiego;
  • EUIPO aveva già manifestato la stessa posizione in precedenti note verbali di gennaio 2021.

In tale contesto, la lettera del 26 luglio 2021, rinviando al ministero spagnolo competente per il rilascio e il ritiro delle carte di accreditamento, implicava che EUIPO non intendesse riconsiderare la propria posizione. La Corte conclude quindi che il Tribunale non ha travisato gli elementi di causa e ha correttamente qualificato la lettera come "decisione" ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1.

Ragionamento della Corte sulla lettera dell’8 agosto 2021 e sul diritto a un ricorso effettivo

Quanto alla seconda parte del motivo, la Corte rileva che la ricorrente non contesta realmente le considerazioni del Tribunale sui criteri che consentivano di qualificare la lettera dell’8 agosto 2021 come reclamo. In sostanza, ella mira a ottenere un nuovo esame della valutazione fattuale compiuta dal Tribunale, senza indicare un vero travisamento.

La censura relativa alla violazione dell’articolo 47 della Carta è ritenuta manifestamente irricevibile, perché non contiene argomenti giuridici sufficientemente precisi e intelligibili per consentire alla Corte di esercitare il controllo di legittimità richiesto dal giudizio di impugnazione. La Corte richiama, a tal fine, i requisiti di precisione dei motivi di appello previsti dal regolamento di procedura e dalla propria giurisprudenza.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

La Corte respinge l’impugnazione in toto, qualificandola come:

  • in parte manifestamente irricevibile;
  • in parte manifestamente infondata.

Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione dell’impugnazione a EUIPO, la Corte dispone che LD sopporti le proprie spese.

Principio affermato

In un’impugnazione contro un’ordinanza del Tribunale, la Corte interviene sulla valutazione dei fatti solo in presenza di un travisamento evidente e specificamente dimostrato; non basta contestare genericamente la qualificazione giuridica di una lettera o chiedere una nuova valutazione del merito. Inoltre, una corrispondenza che, considerata nel suo contesto, manifesta la posizione definitiva dell’amministrazione può essere qualificata come "decisione" ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, mentre un atto che contenga una contestazione della posizione amministrativa può costituire "reclamo" ai sensi del paragrafo 2.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego dell’unione europeatermini processualiricorso per cassazionetutela giurisdizionale effettivaqualificazione degli atti amministrativi

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