Tribunale, Sentenza T-500/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 5 June 2024. — Enterprise Holdings, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark COMMUTE WITH ENTERPRISE – Earlier EU word mark Qommute – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-500/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Enterprise Holdings contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato l’opposizione di Qommute alla registrazione del marchio COMMUTE WITH ENTERPRISE. La pronuncia ribadisce i criteri classici del rischio di confusione: confronto globale dei segni, interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei servizi, e attenzione al consumatore medio del pubblico rilevante. È inoltre esclusa la violazione del principio di imparzialità, poiché la Commissione di ricorso ha esaminato separatamente la nuova opposizione, pur pervenendo a conclusioni coerenti con una precedente decisione su segni identici.
Opposizione a marchio UE: conferma del rischio di confusione tra COMMUTE WITH ENTERPRISE e Qommute ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se la Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO avesse correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il segno richiesto COMMUTE WITH ENTERPRISE e il marchio anteriore Qommute, in particolare quanto a: identità/somiglianza dei servizi, somiglianza visiva e fonetica dei segni, distintività del marchio anteriore, e dedotta violazione del principio di imparzialità per il richiamo a una precedente decisione dell’organo di ricorso.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, può sussistere rischio di confusione anche quando il segno richiesto presenta elementi aggiuntivi, se il suo elemento dominante e più distintivo coincide in larga parte con il marchio anteriore e se i servizi sono identici o altamente simili; nel caso di specie, la somiglianza visiva e fonetica tra COMMUTE WITH ENTERPRISE e Qommute, unita alla distintività media del marchio anteriore, giustificava il diniego di registrazione. Il Tribunale aggiunge che il rinvio a una precedente decisione identica per i segni non integra, di per sé, mancanza di imparzialità, ove ogni pratica sia stata esaminata autonomamente quanto a pubblico rilevante e servizi.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 33, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, Regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, Regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione al marchio UE COMMUTE WITH ENTERPRISE contro Qommute
Il Tribunale dell’Unione europea, Terza Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Enterprise Holdings, Inc. avverso la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di registrazione del marchio denominativo UE COMMUTE WITH ENTERPRISE per rischio di confusione con il marchio anteriore Qommute. La controversia riguarda servizi informatici e digitali in classe 42, legati alla gestione di piattaforme e software per carpooling, ridesharing e noleggio veicoli.
Fatti e procedimento amministrativo
Enterprise Holdings aveva depositato la domanda di marchio il 24 agosto 2018. Qommute, titolare del marchio anteriore dell’Unione, aveva proposto opposizione fondandosi sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La Divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione e la Commissione di ricorso aveva confermato tale esito, ritenendo i servizi identici o molto simili e i segni simili almeno in misura media sul piano visivo e fonetico.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente deduceva due motivi principali:
- violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per errata valutazione della somiglianza tra servizi e segni e quindi del rischio di confusione;
- violazione del principio di imparzialità, sostenendo che la Commissione di ricorso si fosse sostanzialmente limitata a recepire una precedente decisione resa in una diversa opposizione tra le stesse parti.
Normativa rilevante e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e per identità o somiglianza dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico, incluso il rischio di associazione. Richiama inoltre il principio consolidato per cui il rischio di confusione va apprezzato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei servizi, e la giurisprudenza secondo cui è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione per negare la registrazione.
Pubblico di riferimento
La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il grande pubblico e il pubblico professionale, con livello di attenzione variabile tra medio e superiore alla media. Per ragioni di economia processuale, aveva concentrato il confronto dei segni sulla percezione del pubblico non anglofono, in particolare franco- e germanofono. Il Tribunale approva questa impostazione, osservando che, in presenza di protezione estesa all’intera Unione, è sufficiente che il motivo di rifiuto sussista in una parte del territorio dell’Unione; pertanto, l’argomento del ricorrente basato sulla percezione del pubblico anglofono è irrilevante.
Somiglianza dei servizi
Sul piano dei servizi, il Tribunale conferma che alcuni servizi erano identici e altri altamente simili. In particolare, ritiene corretta la qualificazione come identici dei servizi di sviluppo, progettazione, noleggio e aggiornamento di software del marchio anteriore rispetto ai servizi SaaS e di fornitura temporanea di software non scaricabile del segno richiesto. Quanto alla censura fondata sull’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, il Tribunale la dichiara inammissibile perché sollevata solo dinanzi ad esso e non già in sede amministrativa, con conseguente divieto di introdurre nuovi argomenti nel controllo di legittimità. Il richiamo alla locuzione "in particolare" nella descrizione dei servizi del marchio anteriore è ritenuto conforme alla giurisprudenza: essa introduce esempi e non restringe il perimetro della classe di servizi indicata.
Somiglianza dei segni
Il Tribunale conferma che l’elemento dominante e più distintivo del segno richiesto è il termine "commute", mentre le parole "with" ed "enterprise" hanno minore capacità distintiva per il pubblico rilevante, essendo vocaboli di base facilmente comprensibili o evocativi di una impresa/progetto. La somiglianza visiva è considerata almeno media, poiché i segni condividono la sequenza "ommute" e la differenza tra le iniziali "q" e "c" non è sufficiente a elidere la forte prossimità complessiva. Analogamente, la somiglianza fonetica è almeno media, poiché le parti iniziali dei segni risultano quasi identiche e gli elementi aggiuntivi del marchio richiesto non modificano in modo decisivo l’impressione d’insieme. Quanto al profilo concettuale, il Tribunale conferma l’impossibilità di un confronto utile, poiché i segni, per il pubblico rilevante considerato, non evocano un significato chiaro e univoco.
Distintività del marchio anteriore e valutazione globale
Il Tribunale approva la valutazione secondo cui il marchio anteriore ha distintività intrinseca media. Nella valutazione complessiva del rischio di confusione, tale distintività, unita all’identità o elevata somiglianza dei servizi e alla somiglianza media dei segni, è sufficiente a giustificare il diniego di registrazione. Il livello di attenzione medio del pubblico non è ritenuto idoneo a neutralizzare la somiglianza riscontrata, soprattutto per i servizi identici o altamente simili.
Principio di imparzialità
Il secondo motivo è respinto. Il Tribunale osserva che, sebbene la Commissione di ricorso avesse già esaminato una precedente opposizione tra le stesse parti in relazione a un segno identico, ciò non prova mancanza di imparzialità. Al contrario, il principio di buona amministrazione impone coerenza, purché ogni domanda sia esaminata in modo rigoroso e autonomo. Nel caso concreto, la Commissione aveva effettivamente valutato separatamente il pubblico rilevante e i servizi, pur pervenendo a conclusioni analoghe su segni e confusione.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Enterprise Holdings è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da Qommute; EUIPO sopporta le proprie spese, non avendo insistito per una condanna alle spese in mancanza di udienza orale. La decisione impugnata resta quindi ferma e l’opposizione contro COMMUTE WITH ENTERPRISE rimane accolta.
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