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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-499/23

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 5 June 2024. — Enterprise Holdings, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark COMMUTE WITH ENTERPRISE – Earlier EU word mark Qommute – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-499/23

Giurisprudenza europea62023TJ0499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Enterprise Holdings contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Qommute. Ha ritenuto corretta la valutazione del rischio di confusione tra COMMUTE WITH ENTERPRISE e Qommute, in particolare per la somiglianza dei segni e l’identità/similarità dei servizi. È stata esclusa anche la violazione del principio di imparzialità, poiché la Commissione di ricorso aveva comunque effettuato un esame autonomo del caso.

Marchio UE: confermata l’opposizione per rischio di confusione tra COMMUTE WITH ENTERPRISE e Qommute ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso di EUIPO abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il segno richiesto COMMUTE WITH ENTERPRISE e il marchio anteriore Qommute, valutando la somiglianza dei segni, l’identità o somiglianza dei servizi, il pubblico rilevante e il carattere distintivo del marchio anteriore; nonché se l’aver tenuto conto di una precedente decisione identica integri una violazione del principio di imparzialità.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, basta che nel territorio dell’Unione il pubblico pertinente, anche solo in una parte di esso, possa ritenere che i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate; nel caso di specie, i segni COMMUTE WITH ENTERPRISE e Qommute sono visivamente e foneticamente simili in misura media, il termine "commute" è l’elemento dominante e più distintivo del segno richiesto, i servizi sono in parte identici e in parte simili, e ciò è sufficiente per fondare il rischio di confusione. Il richiamo a una precedente decisione identica non prova alcuna mancanza di imparzialità quando l’EUIPO abbia comunque svolto un esame autonomo e completo del singolo caso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE COMMUTE WITH ENTERPRISE / Qommute: rischio di confusione e imparzialità

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda il conflitto tra il marchio richiesto COMMUTE WITH ENTERPRISE e il marchio anteriore Qommute.

Fatti e svolgimento del procedimento

Enterprise Holdings, Inc. aveva chiesto la registrazione del segno verbale COMMUTE WITH ENTERPRISE per servizi delle classi 39 e 45. L’opposizione era stata proposta inizialmente da MYTECHTRIP SARL, dante causa dell’interveniente Qommute, sulla base del marchio UE anteriore Qommute, registrato per prodotti e servizi delle classi 9, 39 e 42.

La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione ritenendo insussistente il rischio di confusione. In sede di ricorso, invece, la Commissione di ricorso aveva accolto l’impugnazione e riconosciuto la sussistenza del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Domande esaminate dal Tribunale

La ricorrente ha dedotto due motivi principali:

  • violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per erronea valutazione della somiglianza dei segni e dell’esistenza del rischio di confusione;
  • violazione del principio di imparzialità, per avere la Commissione di ricorso fondato la propria decisione su un’altra decisione precedente, resa lo stesso giorno in un procedimento tra le stesse parti.

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, per identità o somiglianza dei segni e dei servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione.

La valutazione deve essere globale e tener conto, in particolare:

  • della percezione del pubblico rilevante;
  • della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni;
  • dell’identità o somiglianza dei servizi;
  • dell’interdipendenza tra i diversi fattori;
  • del grado di distintività del marchio anteriore.

Il Tribunale ricorda anche che, per rifiutare la registrazione di un marchio UE, è sufficiente che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione.

Pubblico rilevante

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante sia il grande pubblico sia i professionisti dei settori trasporti/logistica, con un livello di attenzione variabile da medio a superiore alla media. Il Tribunale approva tale impostazione.

In particolare, respinge la censura della ricorrente secondo cui si sarebbe dovuto prendere in considerazione il pubblico anglofono, per il quale il segno richiesto avrebbe un significato comprensibile. Il Tribunale osserva che è sufficiente che il motivo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione e che, nel caso di specie, la Commissione di ricorso poteva legittimamente concentrare l’esame sul pubblico francofono e germanofono.

Confronto dei servizi

Il Tribunale non rimette in discussione la conclusione secondo cui i servizi/prodotti in questione sono in parte identici e in parte simili, anche in misura media. Tale apprezzamento è ritenuto coerente con gli atti e non contestato in modo specifico dalla ricorrente.

Confronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza almeno media. I segni coincidono nella sequenza di lettere "ommute", mentre le differenze iniziali tra "q" e "c" non bastano a escludere la somiglianza, soprattutto considerando che si tratta di marchi verbali e non di marchi figurativi.

Sul piano fonetico, il Tribunale ritiene che le parti iniziali dei segni siano quasi identiche; l’aggiunta di "with enterprise" non elimina la somiglianza, anche perché tali elementi aggiuntivi risultano non dominanti.

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma che non è possibile effettuare un confronto utile, in quanto i segni, nel loro insieme, non evocano un significato chiaro per il pubblico rilevante francofono e germanofono.

Elemento dominante e distintivo del segno richiesto

Un passaggio centrale della motivazione riguarda l’elemento "commute", che la Commissione di ricorso ha qualificato come dominante e più distintivo del segno richiesto.

Il Tribunale conferma tale valutazione perché:

  • "commute" non appartiene al vocabolario inglese di base per il pubblico rilevante francofono e germanofono;
  • "with" e "enterprise" sono invece termini di base o comunque comprensibili;
  • "enterprise" richiama l’idea di impresa/progetto/azienda anche in ragione delle corrispondenze linguistiche con francese e tedesco.

Di conseguenza, il segno richiesto è percepito soprattutto attraverso il suo incipit "commute", che coincide in larga misura con il marchio anteriore Qommute.

Distintività del marchio anteriore

La Commissione di ricorso aveva attribuito al marchio anteriore un carattere distintivo normale, equivalente a un grado medio di distintività. Il Tribunale conferma questa valutazione, non essendo stata fornita alcuna argomentazione idonea a metterla in discussione.

Valutazione globale del rischio di confusione

Combinando:

  • la somiglianza visiva e fonetica almeno media dei segni;
  • l’identità o somiglianza dei servizi;
  • il carattere distintivo medio del marchio anteriore;
  • il livello di attenzione medio del pubblico rilevante,

il Tribunale conclude che sussiste un rischio di confusione. La circostanza che il pubblico abbia un livello di attenzione medio o talvolta superiore alla media non basta a neutralizzare la somiglianza tra i segni, soprattutto in presenza di servizi identici o molto simili.

Principio di imparzialità

La ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso non fosse imparziale perché aveva ripreso la motivazione di un’altra decisione resa lo stesso giorno in un fascicolo distinto ma tra le stesse parti.

Il Tribunale respinge il motivo. Richiama il principio, già affermato dalla Corte di giustizia, secondo cui EUIPO deve certamente tener conto delle decisioni precedenti in casi simili, ma ogni domanda deve essere esaminata in modo rigoroso, completo e autonomo. Nel caso concreto, il Tribunale rileva che:

  • i segni erano identici nei due fascicoli;
  • la valutazione sui segni era quindi logicamente uniforme;
  • la Commissione di ricorso aveva comunque esaminato separatamente il pubblico rilevante e i servizi/prodotti in ciascun procedimento.

Non emerge, pertanto, alcun elemento che dimostri pregiudizio o mancanza di imparzialità.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Enterprise Holdings a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle dell’interveniente Qommute; EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese. La decisione conferma quindi l’esito favorevole all’opponente nel procedimento amministrativo di opposizione.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettualeprincipio di imparzialità

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