Corte di giustizia, Ordinanza C-103/23
Order of the Court (Tenth Chamber) of 3 June 2024. — Trasta Komercbanka AS v European Central Bank (ECB). — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Article 19 of the Statute of the Court of Justice of the European Union – Representation of the parties – No independent representative – Manifest inadmissibility. — Case C-103/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha respinto l’impugnazione di Trasta Komercbanka AS come manifestamente irricevibile. Il motivo decisivo è stato la violazione dell’articolo 19 dello Statuto, poiché l’appello era stato proposto dal liquidatore della società, che non può essere considerato un avvocato indipendente distinto dalla parte. La Corte ha quindi statuito anche sulle spese, ponendole principalmente a carico della ricorrente soccombente e della BCE secondo le regole ordinarie.
Impugnazione dichiarata manifestamente irricevibile per difetto di rappresentanza autonoma: il liquidatore della banca non può coincidere con il rappresentante richiesto dall’articolo 19 dello Statuto della Corte.
La questione giuridica
Se l’appello proposto da una persona giuridica in liquidazione, sottoscritto e presentato dal liquidatore che la rappresenta, soddisfi il requisito della rappresentanza da parte di un avvocato indipendente imposto dall’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e quali conseguenze derivino dalla mancata osservanza di tale requisito procedurale essenziale.
Principio di diritto
Per le parti diverse dagli Stati e dalle istituzioni, l’articolo 19 dello Statuto della Corte richiede cumulativamente che la parte sia rappresentata da un avvocato e che tale avvocato sia abilitato a esercitare davanti a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato SEE; il partito non può coincidere con il proprio rappresentante. Ne consegue che un appello firmato e proposto dal liquidatore della società, in quanto soggetto che ne esercita la rappresentanza organica, non soddisfa il requisito dell’indipendenza del difensore e deve essere dichiarato manifestamente irricevibile, trattandosi di un requisito procedurale essenziale la cui inosservanza comporta l’inammissibilità.
Norme richiamate
- Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articoli 137, 138, paragrafo 1, 140, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Manifestamente irricevibile l’appello per difetto di rappresentanza autonoma
Si tratta di un ordinanza della Corte di giustizia, Tenth Chamber, resa ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, in un appello proposto da Trasta Komercbanka AS contro la sentenza del Tribunale relativa al ritiro dell’autorizzazione bancaria da parte della BCE. La Corte non entra nel merito delle censure, poiché rileva un vizio processuale decisivo attinente alla rappresentanza della ricorrente.
Contesto fattuale e processuale
Trasta Komercbanka era un istituto di credito lettone sottoposto a vigilanza nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico. A seguito di una proposta dell’autorità nazionale di vigilanza lettone, la BCE aveva adottato il 3 marzo 2016 una prima decisione di revoca dell’autorizzazione, poi sostituita con decisione del 11 luglio 2016. La società e altri soggetti avevano impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale; quest’ultimo aveva respinto il ricorso, in parte per irricevibilità in relazione agli azionisti e in parte nel merito.
Questione giuridica rilevante
Nel giudizio di impugnazione, la questione decisiva non riguarda la legittimità sostanziale della revoca dell’autorizzazione, bensì la validità della rappresentanza processuale della società ricorrente. La Corte verifica se l’appello, presentato da Trasta Komercbanka tramite il liquidatore nominato dal giudice lettone, sia stato introdotto nel rispetto dell’articolo 19 dello Statuto della Corte, che impone per le parti private la rappresentanza da parte di un avvocato.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che prevede la rappresentanza obbligatoria da parte di un avvocato per le altre parti diverse da Stati e istituzioni;
- l’articolo 56 dello Statuto, relativo all’appello;
- l’articolo 181 del regolamento di procedura, che consente di decidere con ordinanza motivata in caso di manifesta irricevibilità;
- le disposizioni sulle spese, in particolare gli articoli 137, 138, paragrafo 1, 140, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura;
- l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013, quale base della procedura di revoca dell’autorizzazione bancaria.
Ragionamento della Corte sulla rappresentanza
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza consolidata secondo cui l’articolo 19 dello Statuto contiene due condizioni cumulative: la parte deve essere rappresentata da un avvocato e tale avvocato deve essere abilitato a esercitare davanti a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato SEE. Il requisito mira a garantire che la difesa sia affidata a un terzo sufficientemente indipendente dalla parte rappresentata.
Richiamando la giurisprudenza su indipendenza del difensore, la Corte sottolinea che non è sufficiente un qualsiasi rapporto professionale o organico con la parte: è incompatibile con l’articolo 19 una situazione in cui il rappresentante disponga di poteri gestori o esecutivi tali da far venir meno la sua qualità di terzo indipendente. In questa causa, dagli atti risulta che l’appello è stato proposto e sottoscritto da Mr Rasa nella qualità di liquidatore della società, cioè come soggetto che ha sostituito la gestione della banca a seguito della procedura di liquidazione.
Di conseguenza, la Corte afferma che il ricorso non può essere considerato come presentato da una parte rappresentata da un avvocato nel senso richiesto dallo Statuto. Il liquidatore, infatti, non costituisce il terzo indipendente richiesto dalla norma, ma agisce quale rappresentante organico della società.
Decisione e dispositivo
Constatata la violazione di un requisito procedurale essenziale, la Corte dichiara l’appello manifestamente irricevibile. Quanto alle spese, applica le regole ordinarie del regolamento di procedura: Trasta Komercbanka sopporta le proprie spese e quelle della BCE; gli ex coappellanti che non hanno chiesto le spese sopportano le proprie; la Commissione, interveniente, sopporta le proprie spese.
Principio desumibile dalla pronuncia
La pronuncia conferma che il requisito della rappresentanza da parte di un avvocato indipendente ex articolo 19 dello Statuto è rigoroso e costituisce condizione di ricevibilità dell’atto introduttivo. Quando un appello di una persona giuridica è proposto dal suo liquidatore, senza la mediazione di un avvocato distinto e indipendente, l’impugnazione è manifestamente irricevibile.
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