Sentenza n. 5065/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento: a) del provvedimento della Regione Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - U.O.D. “Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree pianeggianti” prot. n. 266004 del 23 maggio 2023, avente a oggetto “PSR Campania 2014/2020, misura 6.1.1, Bando n. 1448, misura 4.1.2, Bando n. 1488 Agribisigliano srls, CUAA 05519790652 Domande di sostegno ID 54250147664, misura 6.1.1 - ID 54250155394, misura 4.1.2 Comunicazione chiusura procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90 Provvedimento finale di revoca delle Dica Prot. 727337 del 06/11/2017 - Prot. 726640 del 06/11/2017”; b) del verbale della Commissione di riesame reso all’esito della seduta del 19 maggio 2023, presupposto al provvedimento impugnato e notificato in uno allo stesso; c) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0418173 del 23 agosto 2022, recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle D.I.C.A. n. 727337 e n. 726640 del 6 novembre 2017; d) di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a mantenere l’inclusione nell’elenco delle domande ammissibili e finanziabili e, pertanto, a trattenere gli importi di cui alle D.I.C.A. già emesse in suo favore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di revoca delle disposizioni individuali di concessione dell’aiuto, espunzione delle domande dagli elenchi delle domande ammissibili e finanziabili e recupero delle somme già percepite
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato il provvedimento regionale del 23 maggio 2023, il verbale della Commissione di riesame e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento della revoca delle D.I.C.A. relative alle misure 6.1.1 e 4.1.2 del PSR Campania 2014/2020, nonché l’accertamento del diritto a restare inclusa negli elenchi delle domande ammissibili e finanziabili e a conservare gli importi già percepiti. La revoca era stata motivata dalla mancata conclusione delle operazioni entro il termine prorogato dell’11 giugno 2021 e dalla tardiva presentazione della domanda di saldo, oltre che dalla mancanza del certificato IAP definitivo e della certificazione Class Ce relativa all’aumento della produzione standard. Il testo non esplicita singoli motivi di violazione di legge o di eccesso di potere, poiché il giudizio è stato definito preliminarmente per difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e il recupero del contributo per asserito inadempimento degli obblighi gravanti sulla beneficiaria. Secondo il Collegio, la revoca non era fondata su vizi di legittimità originari del provvedimento concessorio né su una nuova ponderazione dell’interesse pubblico, ma sull’inadempimento delle condizioni di erogazione e degli obblighi assunti dalla beneficiaria. La relativa situazione giuridica è quindi un diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, con la formula nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, D.I.C.A. n. 727337 e n. 726640 del 6 novembre 2017
non sono state presentate, nei 90 giorni successivi all’ultimo termine fissato, domande di pagamento per saldo per la misura 611
La disposizione fissava il termine per la conclusione delle operazioni e per gli adempimenti connessi all’erogazione del contributo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
il Collegio ha dato avviso ... di possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione
Il giudice ha previamente sottoposto alle parti la possibile definizione del giudizio per una questione rilevata d’ufficio.
art. 11 c.p.a.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei limiti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda la revoca, la decadenza o il recupero di un contributo già concesso per l’inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti dalla legge o dall’atto concessorio, la situazione giuridica del beneficiario è un diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, se il ritiro del beneficio è fondato su vizi di legittimità dell’atto concessorio originario o su una nuova valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, e non quando l’amministrazione si limiti ad applicare le conseguenze dell’inadempimento degli obblighi di sovvenzione.
- La qualificazione formale dell’atto come revoca, decadenza o risoluzione non è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione: occorre verificare la causa concreta del ritiro e stabilire se essa attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
- L’erogazione del contributo, anche se inizialmente provvisoria, determina in capo al beneficiario un diritto soggettivo alla conservazione delle somme già riscosse o alla loro concreta erogazione, salva la verifica dell’adempimento degli obblighi assunti; le relative controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria.
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