Sentenza del 10/03/2017 n. 6224 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione le sentenze della Commissione tributaria regionale che avevano respinto le domande di revocazione relative agli accertamenti fiscali per gli anni 2002 e 2004. Ha sostenuto che il giudice tributario avrebbe dovuto considerare il giudicato penale costituito dalla sentenza del GIP presso il Tribunale di Chiavari, che aveva assolto il legale rappresentante dal reato di omessa dichiarazione IVA e aveva escluso la sua partecipazione alla frode carosello concernente l'importazione di autoveicoli. La contribuente ha dedotto la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., relativo alla revocazione per contrasto con un precedente giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e identità soggettiva e li ha rigettati. Ha affermato che, in linea generale, il giudizio penale e quello tributario sono autonomi e che una sentenza penale può avere efficacia vincolante nel giudizio tributario solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge. Ai fini della revocazione per contrasto con precedente giudicato è necessario che vi sia identità di soggetti e di oggetto tra i giudizi, oppure che il giudicato precedente abbia accertato in modo definitivo un fatto radicalmente incompatibile con quello posto a base della sentenza successiva. Nel caso concreto tali condizioni non sussistevano, poiché il giudizio penale riguardava la responsabilità personale del legale rappresentante, mentre i giudizi tributari riguardavano gli obblighi fiscali della società e gli accertamenti relativi a imposte, costi e detrazione IVA. La società è stata inoltre condannata a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese di giudizio, liquidate in 13.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione richiama nel processo tributario il motivo di revocazione previsto dall'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., relativo al contrasto con una precedente sentenza avente autorità di cosa giudicata.
Codice di procedura civile
La revocazione per contrasto con precedente giudicato presuppone che i due giudizi abbiano identità di soggetti e di oggetto, oppure che il precedente giudicato contenga un accertamento definitivo radicalmente incompatibile con quello della sentenza impugnata.
Codice di procedura penale
Prevedono specifiche ipotesi nelle quali la sentenza penale irrevocabile può produrre effetti vincolanti in altri giudizi; al di fuori di tali ipotesi, il giudizio penale e quello tributario restano tendenzialmente autonomi.
Legge n. 74 del 2000
La norma incrimina l'omessa dichiarazione. L'assoluzione del legale rappresentante da tale reato non determina automaticamente l'annullamento degli accertamenti fiscali emessi nei confronti della società.
Massime di principio
- L'assoluzione penale del legale rappresentante non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario nei confronti della società, perché i due giudizi possono avere soggetti, oggetto e finalità differenti.
- Per invocare la revocazione per contrasto con un precedente giudicato è necessario dimostrare una sostanziale identità tra i rapporti controversi oppure un accertamento precedente radicalmente incompatibile con quello posto a base della sentenza successiva.
- Nel contenzioso tributario l'esito del processo penale può essere valutato come elemento probatorio, ma non è necessariamente vincolante se non ricorrono le specifiche condizioni previste dalla legge.
- La responsabilità penale personale dell'amministratore e la responsabilità fiscale della società costituiscono piani distinti: l'esclusione della partecipazione dell'amministratore a una frode non elimina di per sé gli obblighi tributari o le contestazioni rivolte alla società.
- In presenza di accertamenti fiscali fondati su operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, occorre contestare autonomamente gli elementi tributari dell'accertamento, senza fare affidamento esclusivo sull'esito del procedimento penale.
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