Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10760/2026 - Roma, Sezione 3B

PER L'OTTEMPERANZA delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Roma: - N. 8408/2025 REG.PROV.COLL. del 30/04/2025, resa all'esito del giudizio N. 15054/2023 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Ter, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 03/05/2025, non impugnata, passata in giudicato; - N. 10135 REG.PROV.COLL. del 27/05/2025, resa all'esito del giudizio N. 16292/2023 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Ter, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 29/05/2025, non impugnata, passata in giudicato; - N. 10443/2025 REG.PROV.COLL. del 29/05/2025, resa all'esito del giudizio N. 12891/2024 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Ter, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 29/05/2025, non impugnata, passata in giudicato; - N. 12342/2025 REG.PROV.COLL. del 23/06/2025, resa all'esito del giudizio N. 13588/2024 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Ter, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 29/06/2025, non impugnata, passata in giudicato; - N. 12345/2025 REG.PROV.COLL. del 23/06/2025, resa all'esito del giudizio N. 13974/2024 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Bis, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 29/6/2025, non impugnata, passata in giudicato. - N. 12340/2025 REG.PROV.COLL. del 23/06/2025, resa all'esito del giudizio N. 13586/2024 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Ter, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 29/6/2025, non impugnata, passata in giudicato; - N. 12347/2025 REG.PROV.COLL. del 23/06/2025, resa all'esito del giudizio N. 13997/2024 REG.RIC., emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quinta Ter, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 29/6/2025, non impugnata, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202515890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di sette sentenze passate in giudicato nella parte relativa al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore di giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di sette sentenze del TAR Lazio, non impugnate e passate in giudicato, con riguardo al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto che fosse ordinato il pagamento, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e applicazione di penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento né indicare circostanze sopravvenute ostative.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha accertato l'inadempimento dell'Amministrazione, rilevando che essa non aveva provato di avere dato esecuzione ai giudicati e non aveva allegato sopravvenienze impeditive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alle sentenze entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale inutile decorso del termine, il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Ha respinto la domanda di penalità di mora, poiché il ritardo non è stato ritenuto significativo di una volontà di non adempiere e l'astreinte non sarebbe stata equa. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.a.

    Il giudice ha valorizzato la mancata dimostrazione, da parte dell'Amministrazione, dell'adempimento al giudicato, secondo le regole sull'onere della prova.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma è applicata per ordinare l'esecuzione del giudicato e per nominare preventivamente un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore documenta l'esistenza e il passaggio in giudicato del titolo e deduce l'inadempimento, grava sull'Amministrazione debitrice dimostrare l'avvenuto adempimento o l'esistenza di sopravvenienze ostative.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato: occorre una valutazione equitativa, potendo essere respinta quando il ritardo non evidenzi una significativa volontà dell'Amministrazione di sottrarsi all'adempimento.
  • La parziale soccombenza derivante dall'accoglimento dell'ordine di esecuzione e dal rigetto della domanda di penalità di mora consente una liquidazione equitativa delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.