Cassazione Penale, Sentenza n. 46294/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Salerno che aveva rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale, concedendogli invece la detenzione domiciliare per motivi di salute ai sensi dell'art. 47‑ter, comma 1, lett. c) dell'ordinamento penitenziario. Il Tribunale aveva motivato il diniego dell'affidamento con la gravità dei reati (peculato in esecuzione e bancarotta fraudolenta), la mancata azione risarcitoria verso la persona offesa (cfr. distrazione di €326.000 e provvisionale di €10.000) e l'atteggiamento di mancata piena revisione dell'agire deviante. Nel ricorso Cafaggi deduceva violazione di legge e dell'art. 606, lett. e) c.p.p., lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato le deduzioni difensive (in particolare l'impossibilità oggettiva di adempiere agli obblighi riparatori per effetto del fallimento e delle precarie condizioni di salute) e sostenendo il ridotto allarme sociale dei reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la valutazione prognostica del Tribunale, che può fondarsi anche su una sola ragione plausibile (qui: mancata riparazione e atteggiamento non pienamente rieducativo) e ha rilevato che il ricorrente non ha documentato l'impossibilità di adempiere agli obblighi riparatori né ha confutato specificamente le argomentazioni poste a fondamento del diniego dell'affidamento. Condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen. (affidamento in prova al servizio sociale)
L'affidamento in prova è una misura alternativa alla detenzione finalizzata alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva; per la sua concessione rilevano elementi prognostici quali gravità del reato, precedenti e atteggiamento del condannato, ma non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato: basta che tale processo appaia avviato.
art. 47‑ter, comma 1, lett. c) ord. pen.
Consente la detenzione domiciliare per particolari condizioni (qui motivate da ragioni di salute); il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per questa misura meno estensiva rispetto all'affidamento in prova.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Censura invocata dal ricorrente (omessa considerazione delle deduzioni difensive); la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non specificamente fondata, per cui non supera il vaglio di inammissibilità.
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova è una valutazione prognostica ampiamente discrezionale: gravità del reato, precedenti e mancata riparazione orientano negativamente la decisione.
- Per ottenere misure alternative più favorevoli, il ricorrente deve documentare concretamente l'impossibilità di adempiere agli obblighi riparatori; mere affermazioni non sono sufficienti.
- Il Tribunale può motivare il diniego anche indicando una sola ragione plausibile (es. mancata riparazione o assenza di segni di revisione personale); l'appello deve confrontarsi specificamente con quella argomentazione per essere efficace.
- Non è richiesto che il soggetto abbia raggiunto una completa revisione morale del passato: è sufficiente che tale processo sia almeno avviato e rilevabile dagli elementi prodotti.
- In sede di impugnazione, censure generiche o non autosufficienti (senza prove/documentazione) comportano elevata probabilità di inammissibilità o rigetto; bisogna contestare in modo puntuale le motivazioni del giudice di merito.
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