Cassazione Penale, Sentenza n. 26216/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il reato contestato al capo A) (furto con le aggravanti di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7 c.p.) era divenuto procedibile a querela di parte e che la persona offesa, Giovanni Bombara, aveva in udienza (1.6.2021) dichiarato di voler ritirare la querela; pertanto, secondo la difesa, difetterebbe la condizione di procedibilità e la condanna relativa al capo A) doveva essere annullata. Al ricorso veniva allegata la trascrizione della fonoregistrazione del verbale dell'udienza a supporto della volontà di reitratto della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura riguardasse esclusivamente il capo A) ma che tale capo era già divenuto irrevocabile per effetto della precedente pronuncià della Corte (sentenza n. 37027 del 28/06/2023 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per quella parte), sicché non poteva essere riesaminato nel giudizio di rinvio. Perciò la questione sulla procedibilità relativa al capo A) non poteva più essere sollevata in questa sede. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022
Ha modificato la procedibilità del reato di furto rendendolo procedibile a querela di parte; la Corte ha considerato rilevante il momento di entrata in vigore rispetto ai termini processuali e al momento utile per sollevare l'eccezione
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il furto; richiamata come titolo di reato contestato ai capi A) e B)
art. 625 cod. pen., comma 1, n. 2
Aggravante della violenza sulle cose; oggetto della contestazione e del precedente scrutinio sulle aggravanti da parte della Corte
art. 625 cod. pen., n. 7
Ulteriore aggravante richiamata nella imputazione (n.7); citata nell'ambito della descrizione dei capi d'imputazione
art. 61 cod. pen., n. 2
Riferimento all'aggravante richiamata nei motivi di censura originari (la difesa aveva contestato la sussistenza dell'aggravante ai sensi di tale norma)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che autorizza la condanna alle spese e a una somma verso la Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a pagare 3.000 euro
Massime di principio
- Se una norma rende un reato procedibile a querela di parte, l'assenza o la revoca della querela può incidere sulla procedibilità solo se la questione sia tempestivamente sollevata e non sia già divenuta definitiva con decisione irrevocabile.
- Quando una Corte di cassazione annulla una sentenza limitatamente a determinati capi e rinvia il giudizio solo su quelli, i capi non oggetto di annullamento restano irrevocabili e non possono essere riesaminati nel giudizio di rinvio.
- La tempestività della censura processuale è cruciale: la prima occasione utile dopo l'entrata in vigore della modifica normativa è il momento per sollevare l'eccezione di improcedibilità; la mancata contestazione in quel momento può precluderne l'utilizzo successivo.
- La prova della remissione o della revoca della querela deve essere acquisita in modo formale nel processo (atto o verbale ufficiale). Trascrizioni o registrazioni possono essere utili, ma la loro efficacia dipende dalla loro ammissibilità e dalla circostanza che la questione non sia già divenuta definitiva.
- In cassazione, se il motivo di ricorso attiene a questioni già ritenute non ammissibili o già decise in precedenti provvedimenti diventati definitivi, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato a pagare spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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