Ordinanza n. 356/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) dell ’Autorizzazione Unica n . 541 del 17 dicembre 2025, rilasciata dalla Struttura di Missione ZES alla società White Ostuni s.r.l., per l’ampliamento di attività commerci al e autorizzata con P .D.C. 119/2024 in località Monticelli della Marina di Ostuni, censito in catasto terreni al Fg. 5 P.lle 3-16-62-63 – ID P rati ca: 02369140740-30052025-1911, conosciuta in data successiva al 22 marzo 2026; B) del verbale di conferenza di servizi del 5 dicembre 2025 e del parere reso in pari data dal Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Suap del Comune di Ostuni – Ing. Leonardo Scatigna; C) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivi, ivi compresa l’istruttoria presupposta alla autorizzazione impugnata e in particolare: la proposta di chiusura positiva della conferenza di servizi formulata dal R .U.P .; la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi, allo stato non conosciute e NON PUBBLIC ATE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione Unica rilasciata dalla Struttura di Missione ZES per l'ampliamento di un'attività commerciale, nonché verbale e parere della conferenza di servizi
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione e comitato)
La controversia
Le parti ricorrenti hanno impugnato l'Autorizzazione Unica rilasciata alla società beneficiaria per l'ampliamento di un'attività commerciale in località Monticelli della Marina di Ostuni, unitamente al verbale della conferenza di servizi, al parere del dirigente comunale e agli ulteriori atti presupposti, inclusi atti istruttori non conosciuti né pubblicati. I motivi di censura non sono specificamente esaminati nell'ordinanza cautelare, che rileva soltanto la necessità di un loro adeguato approfondimento nel giudizio di merito. In sede cautelare, le ricorrenti hanno rappresentato la prosecuzione di attività di trasformazione del territorio mediante eliminazione di parti boschive, arbustive e di vegetazione tipica dell'habitat della macchia mediterranea, nonché la possibile copertura dell'area con sabbia.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare solo parzialmente e nei limiti indicati in motivazione. Ha escluso il periculum in mora con riguardo ai gazebo e alle strutture già posizionati, poiché le attività di posizionamento risultavano in gran parte ultimate e le strutture erano comunque amovibili e precarie. Ha invece ravvisato un evidente interesse cautelare alla salvaguardia dello stato dei luoghi esistente, per impedire ulteriori interventi e danni irreversibili al contesto ambientale; la tutela cautelare opera quindi limitatamente alla conservazione dello stato dei luoghi e al divieto di ulteriori trasformazioni. Il TAR ha ritenuto necessario disporre un sopralluogo, da eseguirsi entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza a cura del Comando di Polizia Municipale di Ostuni, con deposito entro i successivi venti giorni del verbale, di una relazione esplicativa e della documentazione fotografica. La trattazione del merito è stata fissata per l'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è valutata alla luce dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al periculum in mora e alla necessità di una tutela provvisoria effettiva.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere accordata limitatamente alla conservazione dello stato dei luoghi quando il pericolo di danno irreversibile riguarda ulteriori trasformazioni territoriali e non strutture già collocate e amovibili, rispetto alle quali non sussiste un periculum in mora attuale.
- Quando le questioni dedotte richiedono un adeguato approfondimento e la tutela dell'interesse della parte può essere assicurata mediante una rapida definizione del merito, il giudice può limitare la misura cautelare alla salvaguardia provvisoria della situazione esistente, senza disporre la sospensione integrale dell'atto impugnato.
- Nel giudizio amministrativo, il giudice può disporre accertamenti istruttori d'ufficio mediante sopralluogo affidato a un organo dell'amministrazione, imponendo termini per l'esecuzione e per il deposito del verbale, della relazione esplicativa e della documentazione fotografica.
Come è indicizzato
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