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Sentenza

Sentenza n. 79/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del permesso di costruire n. 219/19 rilasciato dal Comune di Pescara, nonché di ogni atto presupposto e conseguente; per la declaratoria della illegittimità del comportamento inerte tenuto dall’Amministrazione intimata in ordine all’istruttoria per il rilascio dell’impugnato titolo edificatorio

Giustizia amministrativa202000410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la decadenza del permesso di costruire impugnato aveva fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. Le spese sono state compensate, in considerazione della posizione concorde espressa dalle parti.

TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire n. 219/19 rilasciato dal Comune di Pescara, nonché il comportamento inerte dell'amministrazione nell'istruttoria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Pescara, chiedendo anche la declaratoria dell'illegittimità del comportamento inerte tenuto dall'amministrazione nell'istruttoria relativa al titolo edilizio. Nel corso del giudizio si sono costituiti il Comune e il condominio controinteressato. In udienza la ricorrente ha dichiarato, insieme alle altre parti, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, poiché il permesso di costruire era divenuto inefficace per decadenza.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina la concreta utilità della pronuncia richiesta, come nel caso della decadenza del titolo edilizio impugnato.

Massime di principio

  • La decadenza sopravvenuta del permesso di costruire impugnato può determinare la cessazione della materia del contendere quando elimina l'utilità concreta di una pronuncia di annullamento.
  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. può essere dichiarata anche sulla base della concorde richiesta delle parti, ove sia accertata la sopravvenienza che rende inutile la decisione sulla domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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