Cassazione Penale, Sentenza n. 31734/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’opposizione proposta contro il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile una nuova istanza diretta a ottenere l’estinzione per prescrizione delle residue pene detentiva e pecuniaria applicate con una sentenza di patteggiamento, pene ritenute in continuazione con quelle irrogate in altro procedimento. L’inammissibilità era stata motivata rilevando che l’istanza riproponeva una questione già respinta con precedente provvedimento non impugnato e senza allegazione di elementi nuovi. Con unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 666, comma 2, c.p.p. e 172 c.p., nonché vizio di motivazione. Ha sostenuto che, dalle sentenze di patteggiamento, la recidiva non risultava espressamente contestata o computata nella pena e che, pertanto, non avrebbe potuto operare quale causa ostativa all’estinzione della pena per prescrizione. Ha inoltre affermato che la nuova istanza non costituiva una mera riproposizione, poiché la precedente richiesta era stata formulata genericamente e non aveva affrontato espressamente la questione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., poiché la questione della sussistenza e dell’operatività ostativa della recidiva era già stata oggetto del precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione, che non era stato impugnato. La successiva istanza riproponeva quindi il medesimo tema senza indicare fatti o elementi nuovi idonei a incidere sulla stabilità relativa del giudicato esecutivo. La Corte ha precisato che tale preclusione riguarda le questioni effettivamente dedotte e decise, anche implicitamente, e non quelle soltanto deducibili ma non esaminate; nel caso concreto, tuttavia, la questione era già stata scrutinata.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, c.p.p.
Consente di dichiarare inammissibile l’istanza esecutiva che costituisca mera riproposizione di una richiesta già respinta, quando non siano prospettati elementi nuovi.
art. 172 c.p.
Richiamato in relazione alla richiesta di estinzione della pena per decorso del tempo e alla dedotta rilevanza ostativa della recidiva.
art. 616 c.p.p.
Impone, in caso di rigetto del ricorso per cassazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, la preclusione derivante dal giudicato esecutivo opera per le questioni che siano state effettivamente dedotte e decise, anche implicitamente, con un precedente provvedimento definitivo; non opera invece per questioni soltanto deducibili ma non dedotte o non valutate.
- È inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., una nuova istanza esecutiva che riproponga la medesima questione già esaminata e respinta, quando non siano allegati fatti o elementi nuovi idonei a modificare il precedente giudizio.
- La successiva diversa prospettazione di una questione già esaminata non elude la preclusione del giudicato esecutivo, anche quando il ricorrente deduca una diversa qualificazione giuridica del medesimo tema.
- Il mancato tempestivo impugnamento del precedente provvedimento esecutivo preclude la riproposizione della questione già decisa, senza che sia possibile contestare per la prima volta, con l’istanza successiva, le modalità motivazionali del provvedimento precedente.
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