Sentenza del 15/05/2018 n. 3165 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Socio accomandatario - Sas - Accertamento societario - Pvc - Poteri di controllo e consultazione - Legittimità dell'avviso di maggiore reddito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. Il maggior reddito d'impresa accertato nei confronti della Sas è stato imputato al socio accomandatario quale reddito di partecipazione, anche se gli utili non erano stati effettivamente percepiti. L'imputazione deriva dal principio di trasparenza fiscale previsto per le società di persone e non dipende dalla concreta distribuzione degli utili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della rettifica Irpef con cui gli era stato imputato un maggior reddito di partecipazione conseguente all'accertamento di un maggior reddito d'impresa della Sas. In particolare, sosteneva di non aver effettivamente percepito gli utili accertati e, in sostanza, che l'accertamento societario non gli fosse opponibile o non fosse adeguatamente conosciuto. La decisione ha ritenuto che il socio accomandatario potesse conoscere l'accertamento societario attraverso il processo verbale di constatazione (PVC) e che, in ragione dei suoi poteri di controllo e consultazione, fosse posto nella condizione di verificare la posizione della società.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 5
Il reddito prodotto dalle società di persone, comprese le Sas, è imputato ai soci proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione effettiva degli utili. L'accertamento del maggior reddito societario può quindi riflettersi sul reddito imponibile del socio.
Massime di principio
- Nelle società di persone opera il principio di trasparenza fiscale: il reddito societario è imputato ai soci anche se gli utili non sono stati materialmente distribuiti o percepiti.
- Il socio accomandatario, in quanto titolare di poteri di controllo e consultazione sulla società, può essere considerato a conoscenza dell'accertamento societario quando gli elementi risultano dal PVC o dalla documentazione societaria accessibile.
- L'accertamento del maggior reddito d'impresa della società può legittimamente determinare un conseguente accertamento del maggior reddito di partecipazione del socio.
- La mancata percezione degli utili, di regola, non esclude l'imposizione del reddito imputato per trasparenza; sono invece rilevanti la corretta imputazione del reddito societario, la quota di partecipazione e il rispetto delle garanzie procedurali.
- In situazioni analoghe occorre verificare separatamente la validità dell'accertamento societario, la conoscibilità degli atti da parte del socio e la corretta applicazione della quota di imputazione del reddito.
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