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Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento con il ricorso principale: 1) dell'avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - n. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01) del 4 dicembre 2024, pubblicato sul sito di Formez PA in data 5 dicembre 2024; 2) dell'esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell'area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it; 3) della prova scritta stessa, nelle parti di interesse; 4) dei verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito n. 36; 5) dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento. con i motivi aggiunti: 7) della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell’Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - n. 19 unità nel profilo di “Auditor” (Codice 01), per come pubblicata il 4 agosto 2025 sul Portale InPA, nonché del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse; 8) dell’avviso pubblicato il 4 agosto 2025 sul Portale InPA recante “aggiornamento del 04.08.2025: Profilo Auditor – Codice 01 – Pubblicata, nella sezione allegati, la graduatoria finale di merito validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 24.07.2025. Inoltre, ciascun candidato potrà visualizzare, accedendo all’Area riservata del Portale inPA, il punteggio totale e la relativa posizione in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 1 del bando di concorso”, per la parte di interesse; 9) della schermata visualizzabile nell’Area riservata del Portale inPA, 10) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione della graduatoria stessa; b) i verbali inerenti la rivalutazione del punteggio della ricorrente, ove esistenti.

Giustizia amministrativa202402065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta, atti di formulazione e correzione del quesito di lingua inglese e graduatoria finale del concorso per 19 posti di Auditor

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, avendo conseguito 20,5 punti a fronte della soglia di sbarramento di 21, ha contestato l’esito della prova scritta e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale. L’unico motivo riguardava l’erroneità e l’ambiguità del quesito di lingua inglese relativo alla frase «According to the school rules, all the students ______ wear a uniform», per il quale l’amministrazione aveva ritenuto corretta soltanto la risposta «Must», mentre la ricorrente aveva indicato «Have to». È stata dedotta la violazione dei principi che impongono la formulazione chiara, non ambigua e scientificamente univoca dei quesiti concorsuali. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione da parte di un professore ordinario di lingua e letteratura inglese.

La decisione

Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti. Il TAR ha ritenuto che il quesito non consentisse di individuare un’unica risposta incontestabilmente corretta: secondo la verificazione, sia «must» sia «have to» esprimono l’obbligo e possono essere utilizzati nel contesto delle regole scolastiche, senza che esista una regola grammaticale che imponga una sola delle due forme. Il giudice ha condiviso integralmente le conclusioni del verificatore, precisando che la verificazione non lo vincola, poiché il giudice è peritus peritorum, ma che, quando ne condivide gli esiti, non è necessaria una motivazione particolarmente approfondita. È stato quindi accertato l’errore nella correzione: alla ricorrente deve essere attribuito il punteggio di +0,75 anziché la penalità di -0,25, con risultato finale di 21,5 punti. Sono stati annullati gli atti impugnati e sono state dettate prescrizioni conformative: ammissione alla valutazione dei titoli, ove non già intervenuta; collocazione in graduatoria sulla base del punteggio complessivo, ove la valutazione sia già stata effettuata; eliminazione dell’eventuale riserva già apposta. La Commissione Interministeriale RIPAM - Formez PA è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, nonché al compenso del verificatore.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare della ricorrente era stata accolta disponendo l’ammissione con riserva alla fase di valutazione dei titoli.

  • art. 99 c.p.a.

    Non decisivo per il dispositivo; il testo richiama il potere del giudice amministrativo di valutare autonomamente gli accertamenti tecnici acquisiti.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, i quesiti a risposta multipla devono essere formulati in modo chiaro, completo e non ambiguo e devono contemplare una sola risposta scientificamente e indubitabilmente corretta.
  • È illegittima la correzione di un quesito concorsuale quando, secondo la disciplina scientifica di riferimento, due o più opzioni possono essere considerate corrette nel contesto concreto della domanda.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice è ammissibile quando la formulazione del quesito si discosta dai canoni della riserva di scienza e non consente l’individuazione di un’unica risposta corretta.
  • La verificazione tecnica non vincola il giudice amministrativo, che può discostarsene valutandone autonomamente accertamenti e argomentazioni; qualora intenda disattenderla, deve motivare adeguatamente le ragioni dello scostamento, mentre può limitarsi a richiamarne le conclusioni quando le ritenga pienamente condivisibili.
  • L’annullamento della correzione di un quesito concorsuale impone l’attribuzione del punteggio spettante per la risposta corretta e la riedizione delle conseguenti operazioni concorsuali, inclusa l’ammissione alla valutazione dei titoli e la rettifica della graduatoria secondo il punteggio complessivo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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