Sentenza n. 9820/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi a seguito del mancato rispetto dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di ultimare il procedimento, entro il termine di quattro mesi fissato dall’art. 16, comma 6, del D.lgs. n. 206/2007, inerente all’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all’esercizio della professione di medico, in possesso dell’odierna parte ricorrente, conseguito in Ecuador, presso l’Università “Universidad de Cuenca” di Cuenca, Ecuador, denominato “Título de Médico”, presentata al fine di esercitare la professione di medico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. sul riconoscimento delle qualifiche professionali. nonché per la condanna ex art. 30 e 31 c.p.a. del Ministero della Salute ad adottare al riguardo un provvedimento espresso nel minor tempo possibile, eventualmente anche previa pronuncia sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, c.p.a. e per la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo estero all’esercizio della professione di medico
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di riconoscimento del titolo di medico conseguito presso un’università ecuadoriana, presentata ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. Ha dedotto il mancato rispetto del termine di quattro mesi previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 e ha chiesto la condanna del Ministero della Salute ad adottare un provvedimento espresso, anche previa valutazione della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero della Salute ha depositato il provvedimento richiesto. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva adottato il provvedimento solo dopo l’instaurazione del giudizio e oltre un anno dalla presentazione dell’istanza. Per tale ragione ha posto le spese processuali a carico del Ministero, liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Prevede il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento della qualifica professionale; il suo mancato rispetto è stato posto a fondamento dell’azione avverso il silenzio.
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell’Amministrazione, senza che il giudice abbia pronunciato una condanna risarcitoria.
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’azione contro il silenzio e della richiesta di adozione di un provvedimento espresso, anche previa valutazione della fondatezza della pretesa ai sensi del comma 3.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione adotta il provvedimento richiesto dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, viene meno l’oggetto della controversia e il giudizio deve essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese quando il provvedimento sia stato adottato solo dopo l’instaurazione del giudizio e con significativo ritardo rispetto al termine procedimentale applicabile.
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