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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19700/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La società ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo contro la decisione del Tribunale di Venezia, il quale aveva dichiarato inammissibile una seconda proposta di concordato preventivo e, contestualmente, il fallimento della società. Nel merito del ricorso, venivano dedotti cinque motivi: (1) violazione degli artt. 161, 162 e 163 l.f. per avere la Corte territoriale esteso il controllo di fattibilità giuridica oltre il perimetro consentito; (2) violazione degli artt. 2342, 2343 e 2343-ter c.c. per avere ritenuto illegittimo l'aumento di capitale della società coinvolta nella riorganizzazione, con conferimenti asseritamente non correttamente regolati; (3) violazione degli artt. 2426 e 2442 c.c. per avere reputato illegittimo l'aumento di capitale gratuito mediante imputazione di riserve a capitale; (4) violazione dell'art. 2506 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per avere considerato priva di causa la scissione asimmetrica con attribuzione non proporzionale di partecipazioni; (5) violazione degli artt. 161, 162 e 163 l.f. e omesso esame di fatto decisivo per aver ravvisato incompletezza informativa nella proposta concordataria. Prima della decisione, la ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso; uno dei controricorrenti non aveva accettato la rinuncia e l'altro aveva chiesto spese. In memoria, il fallimento controricorrente aveva anche eccepito la tardività del ricorso, notificato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione integrale della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., rilevando che la rinuncia al ricorso non era stata accettata da tutte le parti controricorrenti. Ha inoltre dato atto che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per tardività, poiché notificato oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione integrale della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha posto le spese del giudizio a carico della ricorrente in favore di ciascun controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 161 l.f.

    richiamato come parametro per censurare il controllo sulla proposta di concordato preventivo

  • art. 162 l.f.

    richiamato per il tema dell'ammissibilità della proposta concordataria e dei poteri del tribunale

  • art. 163 l.f.

    richiamato in relazione alla procedura di concordato preventivo

  • art. 2342 c.c.

    richiamato per la disciplina dei conferimenti nelle società di capitali

  • art. 2343 c.c.

    richiamato per la valutazione dei conferimenti e la loro legittimità

  • art. 2343-ter c.c.

    richiamato per la disciplina speciale della stima di alcuni conferimenti

  • art. 2426 c.c.

    richiamato con riferimento ai criteri di valutazione contabile e alle riserve

  • art. 2442 c.c.

    richiamato in tema di aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve a capitale

  • art. 2506 c.c.

    richiamato in relazione alla scissione societaria asimmetrica

  • art. 391 c.p.c.

    indicata come base per la declaratoria di estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia al ricorso non accettata

  • art. 30 giorni dalla comunicazione integrale della sentenza impugnata

    termine ritenuto decorso, con conseguente tardività del ricorso e sua inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo solo se non vi è accettazione necessaria o comunque non intervengono condizioni ostative, restando salva la regolazione delle spese secondo il comportamento processuale delle parti.
  • La tardività del ricorso per cassazione, quando rilevabile dagli atti, conduce all'inammissibilità e può essere valorizzata anche quale ragione ulteriore a sostegno della regolazione delle spese.
  • Nel sindacato sulla proposta di concordato preventivo, le censure sulla fattibilità giuridica e sulla completezza informativa devono essere esaminate alla luce dei limiti del controllo giurisdizionale previsti dalla legge fallimentare, ma nel caso deciso tali questioni non sono state risolte nel merito per effetto dell'estinzione del giudizio.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata estinta per rinuncia non accettata e risulta altresì tardiva, la parte ricorrente può essere comunque gravata delle spese di lite a favore di ciascun controricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioniOperazioni straordinarie
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietario
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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