Sentenza del 24/01/2017 n. 363 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - attività professionale - contributi integrativi - C.P.A. - art. 10, l. n. 6/81 - costi soggettivi - non sono tali - incombono in capo al cliente - deducibilità - non è ammessa - recupero - è legittimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl recupero a tassazione è stato ritenuto legittimo. I contributi integrativi, essendo addebitati alla clientela e non rappresentando un costo soggettivo del professionista, non potevano essere dedotti dal reddito professionale. La deduzione è quindi esclusa, diversamente da quella relativa ai contributi soggettivi effettivamente posti a carico del professionista.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRPEF dei contributi integrativi del 2% previsti dall'art. 10 della legge n. 6/1981, nella formulazione vigente prima del 1990. Il professionista li aveva trattati come costi propri deducibili, mentre l'Amministrazione sosteneva che tali contributi fossero posti a carico della clientela e non costituissero un onere effettivamente sostenuto dal contribuente. La sentenza distingue tali contributi dai contributi soggettivi previsti dall'art. 9 della stessa legge, che gravano direttamente sul professionista.
Norme richiamate
Art. 10, legge n. 6/1981
Contributo integrativo nella misura del 2%, nella formulazione vigente prima del 1990
Il contributo integrativo addebitato dal professionista alla clientela non costituisce un costo soggettivo del professionista e non è quindi deducibile dal suo reddito.
Art. 9, legge n. 6/1981
I contributi soggettivi gravano direttamente sul professionista e, in quanto costi effettivamente sostenuti, si distinguono dai contributi integrativi e possono essere deducibili secondo la disciplina fiscale applicabile.
Massime di principio
- Per valutare la deducibilità di un contributo previdenziale occorre verificare chi ne sopporta effettivamente l'onere economico: se è addebitato al cliente, non costituisce normalmente un costo deducibile per il professionista.
- I contributi integrativi destinati a essere riversati alla cassa previdenziale e posti a carico della clientela devono essere distinti dai contributi soggettivi, che rappresentano un esborso personale del professionista.
- L'Amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione gli importi dedotti quando il contribuente tratta come costi propri somme che, per legge o per contratto, gravano economicamente sul cliente.
- La qualificazione contabile o la mera indicazione della somma nella documentazione fiscale non è sufficiente a rendere deducibile un esborso: è decisivo accertare la sua effettiva natura e chi ne sostiene il peso economico.
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