Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/01/2017 n. 363 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - attività professionale - contributi integrativi - C.P.A. - art. 10, l. n. 6/81 - costi soggettivi - non sono tali - incombono in capo al cliente - deducibilità - non è ammessa - recupero - è legittimo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il recupero a tassazione è stato ritenuto legittimo. I contributi integrativi, essendo addebitati alla clientela e non rappresentando un costo soggettivo del professionista, non potevano essere dedotti dal reddito professionale. La deduzione è quindi esclusa, diversamente da quella relativa ai contributi soggettivi effettivamente posti a carico del professionista.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità ai fini IRPEF dei contributi integrativi del 2% previsti dall'art. 10 della legge n. 6/1981, nella formulazione vigente prima del 1990. Il professionista li aveva trattati come costi propri deducibili, mentre l'Amministrazione sosteneva che tali contributi fossero posti a carico della clientela e non costituissero un onere effettivamente sostenuto dal contribuente. La sentenza distingue tali contributi dai contributi soggettivi previsti dall'art. 9 della stessa legge, che gravano direttamente sul professionista.

Norme richiamate

  • Art. 10, legge n. 6/1981

    Contributo integrativo nella misura del 2%, nella formulazione vigente prima del 1990

    Il contributo integrativo addebitato dal professionista alla clientela non costituisce un costo soggettivo del professionista e non è quindi deducibile dal suo reddito.

  • Art. 9, legge n. 6/1981

    I contributi soggettivi gravano direttamente sul professionista e, in quanto costi effettivamente sostenuti, si distinguono dai contributi integrativi e possono essere deducibili secondo la disciplina fiscale applicabile.

Massime di principio

  • Per valutare la deducibilità di un contributo previdenziale occorre verificare chi ne sopporta effettivamente l'onere economico: se è addebitato al cliente, non costituisce normalmente un costo deducibile per il professionista.
  • I contributi integrativi destinati a essere riversati alla cassa previdenziale e posti a carico della clientela devono essere distinti dai contributi soggettivi, che rappresentano un esborso personale del professionista.
  • L'Amministrazione finanziaria può recuperare a tassazione gli importi dedotti quando il contribuente tratta come costi propri somme che, per legge o per contratto, gravano economicamente sul cliente.
  • La qualificazione contabile o la mera indicazione della somma nella documentazione fiscale non è sufficiente a rendere deducibile un esborso: è decisivo accertare la sua effettiva natura e chi ne sostiene il peso economico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.