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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03315/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il danneggiato aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti all’autovettura a seguito dell’impatto imprevedibile con un capriolo mentre circolava in provincia di Pescara, imputando la responsabilità all’omesso esercizio dei poteri di gestione e controllo della fauna selvatica e alla mancata predisposizione di misure preventive minime. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti della Regione; il Tribunale aveva poi riformato la decisione ritenendo responsabile l’ente Parco nazionale della Majella in ragione delle competenze desumibili dalla legge istitutiva. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la questione della legittimazione passiva dell’ente parco sarebbe stata rilevata d’ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio; 2) violazione dell’art. 11 l. n. 394/1991, degli artt. 1 e 9 l. n. 157/1992 e dell’art. 2043 c.c., assumendo che il Parco non fosse delegato alla gestione e al controllo della fauna e che, comunque, la responsabilità restasse della Regione; 3) violazione degli artt. 1 e 9 l. n. 157/1992 e dell’art. 2052 c.c., sostenendo che la Regione fosse l’unico legittimato passivo per titolarità normativa delle funzioni di settore, anche se esercitate da altri enti.

La decisione

La Corte ha preliminarmente ritenuto corretta la rimessione in termini per il tardivo deposito telematico del ricorso, in presenza di prova della ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica entro il termine. Nel merito ha respinto tutti i motivi: il primo è stato dichiarato infondato perché dagli atti risultava che la questione della legittimazione passiva dell’ente Parco era stata comunque introdotta nel contraddittorio e trattata dalle parti; inoltre il giudice non era tenuto a sollecitare un ulteriore contraddittorio sulle diverse argomentazioni giuridiche della medesima questione. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti infondati perché, in tema di danni da fauna selvatica all’interno di un parco nazionale, la legittimazione passiva spetta all’ente Parco, cui la legge speciale attribuisce la funzione di controllo sulla fauna, e non alla Regione; tale assetto speciale prevale sulla disciplina generale della legge sulla fauna selvatica. La Corte ha anche richiamato il principio per cui il giudice può qualificare giuridicamente la domanda nei limiti del giudicato interno. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate per le progressive precisazioni nomofilattiche della materia; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la dedotta questione di legittimazione passiva era comunque stata introdotta e trattata nel contraddittorio; il giudice non era obbligato a provocare un ulteriore confronto sulle diverse ragioni giuridiche della medesima questione

  • art. 11 l. n. 394/1991

    attribuisce competenze specifiche all’ente Parco nazionale sulla fauna selvatica nel territorio protetto

  • artt. 1 e 9 l. n. 157/1992

    norme generali sulla competenza regionale in materia faunistica, recessive rispetto alla disciplina speciale del parco nazionale

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come titolo di responsabilità aquiliana concorrente e come base dell’azione risarcitoria diretta nei confronti dell’ente cui concretamente spettava l’adozione delle misure doverose

  • art. 2052 c.c.

    in tema di danni da fauna selvatica fonda la responsabilità e la legittimazione passiva della Regione quale ente titolare della competenza normativa generale, salvo la prevalenza della disciplina speciale nei parchi nazionali

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012

    il deposito telematico si considera avvenuto al momento della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC

  • art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. n. 90/2014

    richiamato insieme all’art. 16-bis per la disciplina del perfezionamento del deposito telematico

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori per danni cagionati da fauna selvatica, la legittimazione passiva va individuata in base al sistema di competenze effettivamente applicabile al territorio e alla specifica area protetta coinvolta, potendo la disciplina speciale del parco nazionale prevalere sulla normativa generale regionale.
  • Quando la legge speciale attribuisce all’ente parco funzioni di vigilanza e controllo sulla fauna nel perimetro del parco, la responsabilità verso il danneggiato non compete alla Regione ma all’ente parco stesso, quale soggetto tenuto all’adozione delle misure di prevenzione.
  • La responsabilità da danno cagionato da fauna selvatica può essere ricondotta, a seconda dei casi, sia all’art. 2052 c.c. sia all’art. 2043 c.c.; quest’ultimo consente anche la domanda diretta contro il soggetto che, in concreto, avrebbe dovuto adottare le misure idonee a impedire l’evento dannoso.
  • La questione della legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio se emerge dagli atti di causa, e il giudice può affrontarne i diversi profili giuridici senza essere tenuto a provocare un nuovo contraddittorio su ogni specifica qualificazione normativa, purché la questione sia già stata introdotta nel processo.
  • Il deposito telematico dell’atto processuale si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore PEC entro il termine, non con il successivo esito dei controlli manuali di cancelleria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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