Sentenza del 09/08/2017 n. 19830 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale dei cosiddetti "premi impegnativa" corrisposti da A. M. S.p.A. alle società concessionarie di spazi pubblicitari, tra cui G. O. s.r.l. L'Agenzia delle Entrate li aveva qualificati come erogazioni gratuite di denaro, non soggette a IVA, contestando quindi la detrazione dell'imposta operata dalla contribuente. La società sosteneva invece che i premi costituissero il corrispettivo di prestazioni di servizi rese nell'ambito di un rapporto oneroso. In Cassazione l'Agenzia ha contestato, tra l'altro, la qualificazione del rapporto e l'assenza di una prestazione specifica, autonoma e individuabile resa dalla concessionaria o dal Centro Media in cambio del premio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo dell'Agenzia, perché mirava a ottenere una diversa valutazione dei fatti anziché denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo che l'applicabilità dell'IVA richieda un rapporto obbligatorio sinallagmatico, con un nesso diretto e immediato tra la somma pagata e una prestazione di servizi specifica, autonoma e individuabile. La sentenza regionale non aveva individuato tale prestazione né spiegato adeguatamente lo scopo del pagamento. Gli altri motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale della contribuente è stato rigettato: la censura sulla notificazione dell'appello era infondata e quella sulle sanzioni era inammissibile perché non vi era stata soccombenza sul punto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012
"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti"
Il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove o dei fatti compiuta dal giudice di merito; deve indicare uno specifico fatto decisivo il cui esame sia stato omesso.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, comma 3, 3, comma 1, e 6, comma 3
"le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo"
L'IVA presuppone una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuata nell'ambito di un rapporto oneroso. Il pagamento rileva ai fini dell'esigibilità e della fatturazione, ma non sostituisce la necessità di individuare l'operazione imponibile e la prestazione cui il corrispettivo si riferisce.
Art. 2697 c.c.
Chi intende esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA deve provare i presupposti sostanziali del diritto, inclusa l'esistenza di un'operazione effettivamente imponibile e collegata all'attività economica.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione spetta al giudice di merito, salvo i limiti del controllo esercitabile in cassazione.
Artt. 1362 e seguenti c.c.
L'interpretazione del rapporto negoziale deve ricostruire la comune volontà delle parti e verificare se esista un effettivo contratto oneroso con prestazioni corrispettive.
Art. 11, parte A, della Sesta direttiva IVA, come interpretato dalla Corte di giustizia
Una sovvenzione o somma versata è imponibile solo se è direttamente collegata al prezzo di una determinata cessione o prestazione e costituisce il corrispettivo di un servizio specificamente individuato; la mera influenza economica sul prezzo o sul fatturato non è sufficiente.
Corte di giustizia, cause C-277/05 e C-184/00
"un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto"
Per assoggettare una somma a IVA occorre un legame diretto e immediato tra il pagamento e una prestazione individuabile, resa nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472 del 1997
La questione relativa alla misura delle sanzioni, non essendo stata decisa nel merito e risultando assorbita, deve essere riproposta davanti al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Una somma denominata premio, incentivo o contributo non è automaticamente soggetta a IVA: occorre verificare la sostanza economica dell'operazione e l'esistenza di una prestazione specifica resa in cambio.
- Il requisito decisivo è il nesso diretto e immediato tra pagamento e servizio. Un collegamento generico con il volume d'affari, il raggiungimento di obiettivi complessivi o il vantaggio economico ottenuto non basta, se non è individuabile una prestazione autonoma e determinata.
- Per sostenere la detrazione dell'IVA il contribuente deve documentare il rapporto contrattuale, l'obbligo assunto, la prestazione eseguita e il collegamento concreto tra tale prestazione e l'importo fatturato.
- Se la somma è versata discrezionalmente, senza obbligo contrattuale e senza una controprestazione identificabile, tende a essere qualificata come erogazione gratuita o sovvenzione fuori campo IVA, non come corrispettivo imponibile.
- In presenza di elementi ambigui, il giudice deve esaminare la reale funzione economica del pagamento, non soltanto la descrizione riportata in fattura o la qualificazione formale attribuita dalle parti.
- Una cassazione con rinvio non determina necessariamente la soccombenza definitiva del contribuente: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti applicando il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.
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