Sentenza n. 7180/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. V, n. 2289/2024, che ha annullato la deliberazione regionale sul recupero degli sconti relativi alle endoprotesi impiantate nel periodo 2010-2019
Esito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La Regione Lombardia ha appellato la sentenza che aveva annullato la deliberazione della Giunta regionale n. XI/3245 del 16 giugno 2020, recante disposizioni sul rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero negli anni 2010-2019. La Regione ha sostenuto che la deliberazione non avesse modificato retroattivamente il criterio di remunerazione, ma avesse soltanto verificato e recuperato somme calcolate su rendicontazioni non corrispondenti ai costi effettivi, che avrebbero dovuto essere comunicati al netto degli sconti; ha inoltre contestato la necessità della comunicazione di avvio, richiamando le autocertificazioni previste dalla stessa deliberazione, e ha censurato la valutazione del pregiudizio agli erogatori, contrapponendovi quello per le risorse del SSR. La struttura sanitaria appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e riproposto i motivi assorbiti: carenza dei presupposti fattuali e falsa applicazione della disciplina, perché gli sconti potevano essere successivi, riferiti a più dispositivi o ad attività non remunerate dal SSR; illegittimità del recupero integrale, che non corrispondeva alla remunerazione aggiuntiva, determinata in percentuale sul costo medio regionale; violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, in mancanza di vizi dei precedenti atti o di specifiche ragioni di interesse pubblico per modificarne retroattivamente gli effetti; illogicità, contraddittorietà e sproporzione del recupero, non preceduto dalla rideterminazione del costo medio e delle tariffe; violazione di correttezza, affidamento e irretroattività, per l’incisione su prestazioni già erogate e liquidate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’annullamento disposto dal TAR. Ha ritenuto che la deliberazione del 2020, per gli anni 2010-2018, imponesse il recupero dell’intero valore degli sconti e, per il 2019, dello scostamento tra i dati rendicontati e quelli autocertificati: tale criterio non era una mera rettifica dei dati nell’ambito del sistema previgente, ma incideva sul meccanismo economico di remunerazione. Nel sistema precedente i costi, depurati dagli sconti, avrebbero dovuto essere utilizzati per rideterminare il costo medio regionale e le tariffe integrative; l’eventuale recupero avrebbe quindi dovuto riguardare la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto secondo le tariffe ricalcolate, non l’intero ammontare degli sconti. La Regione non contestava in astratto l’applicabilità dell’art. 7 l. 241/1990 né sosteneva che la natura generale dell’atto escludesse la partecipazione. Poiché il recupero comportava una modifica del criterio applicato, restava ferma la necessità delle garanzie partecipative; la previsione di autocertificazioni non superava tale conclusione. I motivi riproposti dall’appellata, assorbiti in primo grado, non sono stati esaminati, essendo sufficiente il rigetto dell’appello. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La Regione appellante non contesti l’applicabilità, in astratto, dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 alla fattispecie in esame, né deduca che la natura generale dell’atto impugnato fosse di per sé idonea ad escludere le garanzie partecipative.
La comunicazione di avvio e le garanzie partecipative assumono rilievo quando l’atto incide sul criterio economico già applicato; la previsione di autocertificazioni non trasforma il recupero in una mera rettifica e non esclude, da sola, la necessità della partecipazione.
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Il meccanismo di remunerazione delle endoprotesi era, dunque, costruito sulla rilevazione dei costi sostenuti dagli erogatori ai fini della formazione di un costo medio regionale, utilizzato quale parametro per la determinazione di tariffe predeterminate e uguali per tutti gli operatori che avessero utilizzato la medesima categoria di dispositivi.
La remunerazione delle strutture sanitarie si inseriva in un sistema di tariffe predeterminate; nella fattispecie, il costo rilevato presso gli erogatori serviva a formare un costo medio regionale e non determinava un rimborso individuale integrale dei costi o degli sconti.
art. 2, comma 4, d.m. 18 ottobre 2012
L’art. 2, comma 4, decreto ministeriale del 18 ottobre 2012, ratione temporis applicabile, consentiva alle Regioni di riconoscere una remunerazione aggiuntiva, per i costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo “esclusivamente nei casi, specifici e circoscritti, individuati e regolamentati nei vigenti accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria approvati dalla Conferenza Stato-Regioni nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”.
La remunerazione aggiuntiva per dispositivi ad alto costo era ammessa nei casi specifici e circoscritti individuati e regolamentati dagli accordi interregionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Massime di principio
- Quando la remunerazione di prestazioni sanitarie è determinata mediante tariffe uniformi calcolate su un costo medio regionale, la correzione dei costi dichiarati non comporta automaticamente il diritto di recuperare dal singolo erogatore l’intero valore degli sconti ottenuti: occorre applicare il criterio di remunerazione vigente e, se del caso, ricalcolare il costo medio e le tariffe, recuperando la differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto.
- Un intervento qualificato dall’amministrazione come verifica o rettifica di dati costituisce modifica del criterio economico previgente quando individua come somma da recuperare l’intero importo degli sconti, anziché rideterminare la tariffa standard sulla base dei costi corretti. Se l’intervento incide così sulle posizioni degli erogatori, non è sufficiente richiedere autocertificazioni per escludere le garanzie partecipative.
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