Tribunale, Sentenza T-825/16
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 luglio 2018. — Repubblica di Cipro contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Pallas Halloumi – Marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]. — Causa T-825/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso della Repubblica di Cipro contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato l’opposizione alla registrazione del segno figurativo "Pallas Halloumi". Pur riconoscendo che il marchio di certificazione britannico HALLOUMI poteva essere invocato come marchio anteriore, ha ritenuto che il termine "halloumi" fosse descrittivo per il pubblico del Regno Unito e quindi dotato di debole distintività. In presenza dell’elemento dominante "pallas" nel segno richiesto, non sussisteva un rischio di confusione.
Marchio UE figurativo "Pallas Halloumi": opposizione respinta per assenza di rischio di confusione con il marchio anteriore di certificazione HALLOUMI del Regno Unito.
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il marchio di certificazione nazionale anteriore HALLOUMI godesse di un carattere distintivo sufficiente, e se il marchio figurativo richiesto Pallas Halloumi fosse così simile da generare un rischio di confusione, anche tenuto conto della natura di marchio di certificazione del segno anteriore.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che un marchio di certificazione nazionale anteriore può essere invocato in opposizione come marchio registrato nello Stato membro, ma il suo carattere distintivo va valutato in concreto secondo la percezione del pubblico pertinente e non può essere equiparato a una tutela assoluta. Nel caso di specie, il termine "halloumi" era percepito dal pubblico del Regno Unito come designazione descrittiva di un tipo di formaggio e non come indicazione di certificazione o di origine commerciale; di conseguenza il marchio anteriore aveva carattere distintivo debole. Poiché il marchio richiesto era dominato dall’elemento "pallas" e le somiglianze residue con "halloumi" erano insufficienti, il Tribunale ha ritenuto insussistente il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e ha respinto il ricorso.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 41
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli 58-64
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c)
- Direttiva 2008/95/CE
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 83, paragrafo 1
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Accordo di Nizza del 15 giugno 1957
Marchio dell’Unione europea figurativo Pallas Halloumi e opposizione fondata sul marchio anteriore HALLOUMI
La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il giudizio verte sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, con particolare attenzione alla protezione di un marchio di certificazione nazionale del Regno Unito composto dal termine "HALLOUMI".
Fatti e procedimento amministrativo
Il 12 settembre 2012 Papouis Dairies Ltd ha chiesto la registrazione del marchio UE figurativo "Pallas Halloumi" per prodotti della classe 29, poi limitati a "formaggio lavorato a base di latte di mucca e/o latte di pecora e/o latte di capra ... presamico". La Repubblica di Cipro ha proposto opposizione il 3 gennaio 2013, fondandola sul marchio di certificazione del Regno Unito denominativo anteriore HALLOUMI, registrato nel 2002, e anche su altri marchi ciprioti che però sono stati abbandonati nel corso del procedimento. La divisione di opposizione ha respinto l’opposizione e la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione del 22 settembre 2016, ha confermato il rigetto, escludendo sia il rischio di confusione sia i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
Ricevibilità del ricorso
Il Tribunale ha preliminarmente escluso che un errore nell’indicazione della controinteressata nell’atto introduttivo rendesse irricevibile il ricorso. Dal complesso degli atti risultava infatti individuabile senza ambiguità la vera parte interveniente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, e la Repubblica di Cipro non aveva obiezioni alla correzione della designazione.
Questione principale: rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
La Repubblica di Cipro ha dedotto un motivo unico, articolato in tre censure: errata valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore, errata valutazione delle somiglianze tra i segni e errata valutazione globale del rischio di confusione. Ha sostenuto, in sostanza, che il marchio HALLOUMI, quale marchio di certificazione, dovesse godere di una protezione coerente con la sua funzione di certificazione e che la presenza del termine "halloumi" nel segno richiesto dovesse essere considerata altamente rilevante.
Normativa rilevante e criteri applicati
Il Tribunale ha richiamato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, secondo cui il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti, esiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è tutelato. Ha inoltre ricordato che i marchi anteriori possono essere anche marchi registrati in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii). In via generale, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni, somiglianza dei prodotti e carattere distintivo del marchio anteriore.
Pubblico di riferimento e identità dei prodotti
Il pubblico rilevante è stato individuato nel pubblico del Regno Unito, poiché il marchio anteriore è un marchio britannico. I prodotti erano sostanzialmente identici, trattandosi in entrambi i casi di formaggio destinato al consumo corrente; di conseguenza, il consumatore medio rilevante era normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
Carattere distintivo del marchio anteriore HALLOUMI
Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione del termine "halloumi". Il Tribunale ha ritenuto corretto l’apprezzamento della commissione di ricorso secondo cui, per il pubblico del Regno Unito, il termine è percepito come il nome di un tipo di formaggio prodotto a Cipro e non come un riferimento alla certificazione o all’origine commerciale garantita da un soggetto determinato. Il Tribunale ha precisato che, pur potendo un marchio di certificazione nazionale essere invocato in opposizione e pur dovendo essere riconosciuto a tale marchio un certo grado di distintività, ciò non comporta una protezione assoluta. Nel caso concreto, le prove prodotte dalla Repubblica di Cipro non dimostravano che il pubblico britannico associasse il termine a una certificazione. Ne è derivato che il marchio anteriore aveva un carattere distintivo intrinseco debole e che non era provato un carattere distintivo accresciuto.
Confronto visivo, fonetico e concettuale dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale ha osservato che il marchio richiesto è un segno figurativo composto da "pallas" e "halloumi", ma che "pallas" è l’elemento dominante: compare per primo, in posizione superiore, con caratteri maggiori. Il segno anteriore è invece esclusivamente denominativo e coincide solo con il termine "halloumi". La presenza di elementi figurativi e del termine "pallas" ha quindi impedito di parlare di somiglianza visiva elevata; la commissione di ricorso aveva correttamente qualificato la somiglianza come debole. Sul piano fonetico, i segni hanno in comune solo "halloumi", posto in seconda posizione nel marchio richiesto, mentre la presenza di "pallas" introduce una differenza significativa. La somiglianza è stata correttamente considerata media. Sul piano concettuale, il Tribunale ha escluso che il pubblico percepisse "halloumi" come richiamo a una certificazione. Poiché il termine è descrittivo del prodotto, esso non apporta un elemento concettuale significativo. Il termine "pallas", invece, è estraneo al marchio anteriore e viene inteso come indicazione dell’origine commerciale. Ne consegue l’assenza di somiglianza concettuale rilevante.
Valutazione globale del rischio di confusione
Il Tribunale ha ribadito che anche un marchio anteriore debole può, in astratto, fondare un rischio di confusione se i segni e i prodotti sono sufficientemente simili. Tuttavia, nel caso concreto, l’identità dei prodotti non bastava a compensare la debole somiglianza dei segni, dominati da "pallas" nel marchio richiesto e da un elemento comune descrittivo, "halloumi". Il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento secondo cui la natura di marchio di certificazione del segno anteriore imporrebbe una valutazione diversa del suo carattere distintivo. Il sistema dei marchi dell’Unione è autonomo rispetto ai diritti nazionali: il diritto nazionale rileva per verificare la validità del marchio anteriore, ma non per attribuirgli una tutela incondizionata nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Le decisioni nazionali invocate dalla Repubblica di Cipro sono state ritenute non pertinenti. In definitiva, la sola presenza comune del termine descrittivo "halloumi" non era sufficiente a generare un rischio di confusione per il pubblico rilevante.
Decisione e spese
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato la Repubblica di Cipro alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Principio affermato
Un marchio di certificazione nazionale anteriore può essere validamente opposto a un marchio dell’Unione europea posteriore, ma la sua tutela nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 dipende dalla percezione del pubblico pertinente e dalla sua effettiva capacità distintiva nel mercato rilevante. Se il termine che lo compone è percepito come descrittivo del prodotto e il segno posteriore è dominato da un elemento diverso e distintivo, non sussiste rischio di confusione anche in presenza di prodotti identici.
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